L.R. Campania 9/2013
Istituzione del servizio di psicologia del territorio della Regione Campania [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce nel sistema dei servizi sociali della Regione Campania il Servizio di psicologia del territorio, da prevedere nei Piani sociali di zona dei Comuni o ambiti territoriali. Definisce finalità, attività, requisiti degli operatori e copertura finanziaria senza oneri aggiuntivi regionali. L’avvio era subordinato ai Piani di zona e comunque entro tre anni dall’entrata in vigore.
Istituzione del Servizio di psicologia del territorio in Campania
Istituzione del Servizio di psicologia del territorio
La legge istituisce nel sistema regionale dei servizi sociali della Campania il Servizio di psicologia del territorio, volto a garantire ai cittadini l’accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline psicologiche. Il servizio è configurato come insieme coordinato di attività psicologiche rispondenti ai bisogni della popolazione residente.
Ambito di applicazione e organizzazione territoriale
I Comuni, singoli o associati, oppure gli ambiti territoriali competenti per il sistema integrato dei servizi sociali, devono prevedere nei Piani sociali di zona i servizi di psicologia del territorio e disciplinarne il funzionamento nel rispetto della legge regionale. Il servizio deve essere assicurato in ogni ambito territoriale con una presenza minima di almeno un operatore ogni diecimila abitanti.
Finalità del servizio
Il servizio ha una funzione di sostegno al benessere della comunità e di prevenzione del disagio relazionale. In particolare:
- contribuisce al benessere nel sistema di convivenza;
- fronteggia e previene i fenomeni di disagio relazionale in famiglia, nella scuola e nella comunità;
- promuove lo sviluppo psicologico pieno e armonico dell’individuo nei diversi contesti di vita: familiare, lavorativo, amicale, del tempo libero, associativo e comunitario.
Attività e interventi previsti
Il servizio svolge interventi di tipo psicologico e psicosociale in ambiti considerati prioritari dalla legge, tra cui:
- contesti residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale;
- centri di accoglienza per l’assistenza alle donne maltrattate;
- sostegno a soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale o psicologica;
- supporto alle famiglie con membri con disabilità;
- interventi per famiglie ad alto rischio di disgregazione;
- sostegno nei percorsi di affido e adozione;
- interventi per minori e adulti dell’area penale;
- azioni per l’integrazione psico-sociale dei cittadini immigrati;
- informazione e consulenza nella scuola per il benessere scolastico, il successo formativo e il contrasto del disagio giovanile e dei comportamenti a rischio. La modifica del 2018 ha inoltre aggiunto interventi in favore degli anziani vittime di raggiri e truffe.
Requisiti professionali degli operatori
Le funzioni del servizio devono essere svolte da psicologi iscritti alla Sezione A dell’Albo professionale dell’Ordine degli psicologi, secondo il richiamo al d.P.R. n. 328/2001 contenuto nella legge. La norma qualifica quindi l’operatività del servizio in termini professionali rigorosi, riservandola a iscritti all’albo nella sezione indicata.
Aspetti finanziari
Il finanziamento dei servizi avviene nell’ambito delle risorse già disponibili per la realizzazione dei Piani sociali di zona. La legge esclude espressamente nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Regime transitorio e decorrenza operativa
I servizi previsti operano per ciascun ambito territoriale sociale successivamente all’adozione del rispettivo Piano sociale di zona approvato dalla Giunta regionale. In ogni caso, la legge fissava un termine massimo di avvio non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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