Sentenza del 17/05/2016 n. 3024 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Lite pendente definibile - Cartella di pagamento relativa ad iscrizione a ruolo provvisorio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa in relazione a un’iscrizione a ruolo provvisorio. Il contribuente sosteneva che la lite fosse definibile ai sensi dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La questione centrale era stabilire se una cartella riferita a un ruolo provvisorio rientrasse nel concetto di lite pendente definibile oppure costituisse un mero atto di liquidazione del tributo, escluso dalla definizione agevolata.
La decisione
La controversia è stata ritenuta definibile. Sono escluse dalla nozione di lite pendente soltanto le controversie relative a provvedimenti di mera liquidazione del tributo, adottati senza un previo esercizio di potere discrezionale dell’Amministrazione, quindi senza attività di accertamento o rettifica e senza applicazione di sanzioni. Una cartella relativa a iscrizione a ruolo provvisorio, invece, può rientrare nella definizione agevolata, poiché è collegata a una pretesa tributaria ancora oggetto di contestazione e non a una semplice operazione automatica di liquidazione.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16
La norma consente la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, salvo le controversie aventi a oggetto meri atti di liquidazione privi di attività di accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni.
D.lgs. n. 471/1997, art. 6, comma 3
La disposizione è richiamata in relazione al regime sanzionatorio tributario applicabile alla fattispecie.
Massime di principio
- Per stabilire se una controversia tributaria sia definibile in via agevolata, occorre verificare la natura sostanziale dell’atto impugnato e non soltanto la sua forma.
- Sono normalmente escluse le controversie relative a meri atti di liquidazione automatica, adottati senza accertamento, rettifica o applicazione di sanzioni.
- Una cartella di pagamento collegata a un’iscrizione a ruolo provvisorio può costituire una lite definibile, soprattutto quando presuppone una pretesa tributaria ancora contestata e non una semplice liquidazione aritmetica.
- La presenza di un’attività dell’Amministrazione volta a determinare o rettificare la pretesa fiscale è un elemento rilevante per distinguere una lite definibile da un atto meramente liquidatorio.
- La valutazione deve essere svolta caso per caso, esaminando il contenuto della cartella, l’atto presupposto e l’eventuale esistenza di accertamento, rettifica o sanzioni.
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