Cassazione Penale, Ordinanza n. 30754/2025 del 15/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata confermava la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per una cessione di sostanza stupefacente: secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'imputato avrebbe consegnato a un acquirente 3,5 grammi di eroina in cambio di 50 euro, con riscontri nelle perquisizioni personale e domiciliare eseguite subito dopo la cessione. In cassazione la difesa ha dedotto, con due motivi, vizi di motivazione e violazione di legge sulla conferma della responsabilità, sostenendo in sostanza una lettura alternativa del materiale probatorio. Con un terzo motivo ha contestato il mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di speciale tenuità del lucro di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ritenendo sproporzionata la valutazione del giudice di merito; la Corte di appello aveva invece valorizzato la quantità di dosi ricavabili dalla droga detenuta, giudicandola incompatibile con la speciale tenuità del profitto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio preclusa nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta logica e adeguata. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il terzo motivo, rilevando che la Corte di appello aveva escluso in modo non irragionevole la speciale tenuità del lucro in considerazione della quantità di stupefacente e delle dosi ricavabili. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; per effetto di ciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti applicata alla cessione di eroina di lieve entità o comunque alla condotta contestata; la condanna di merito è stata confermata in cassazione, senza rimettere in discussione l'accertamento fattuale.
art. 62 n. 4 c.p.
Attenuante del danno o del lucro di speciale tenuità: la Corte ne ha escluso la ricorrenza, ritenendo non trascurabile la quantità di dosi ricavabili dalla sostanza detenuta.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione alternativa delle fonti di prova: se la motivazione dei giudici di merito è logica, non contraddittoria e adeguatamente ancorata agli elementi istruttori, la doglianza che miri solo a proporre una diversa lettura del fatto è inammissibile o comunque manifestamente infondata.
- In materia di stupefacenti, la valutazione sulla speciale tenuità del lucro ex art. 62 n. 4 c.p. può essere esclusa quando la quantità di droga e il numero di dosi ricavabili rendano non trascurabile il profitto conseguibile; tale apprezzamento, se sorretto da motivazione razionale, non è censurabile in cassazione come mera diversa valutazione del merito.
- L'inammissibilità del ricorso determina automaticamente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La censura di vizio motivazionale è inidonea quando si risolve nella contrapposizione di una lettura dei fatti diversa da quella accolta nella sentenza impugnata, senza evidenziare reali illogicità o violazioni di legge nella ricostruzione operata dal giudice di merito.
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