Cassazione Penale, Sentenza n. 43082/2022 del 14/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa a un periodo di 468 giorni durante i quali il ricorrente è stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizioni. Il ricorrente sostiene che le prescrizioni erano così restrittive da snaturare la natura non detentiva della misura e da equivalere a una restrizione della libertà personale assimilabile agli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la libertà vigilata sia una misura di sicurezza non detentiva e che, pur essendo le prescrizioni particolarmente restrittive, esse non hanno snaturato il carattere non detentivo della misura nel caso di specie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in euro 1.000 oltre agli accessori di legge.
Norme richiamate
art. 313 cod. proc. pen. (ultimo comma) e art. 314 cod. proc. pen.
riferimento a art. 313, ultimo comma, e art. 314 cod. proc. pen.
L'art. 313, ultimo comma, equipara, ai fini impugnatori e della riparazione per ingiusta detenzione, la misura di sicurezza applicata in via provvisoria se tale misura ha natura detentiva. Le misure di sicurezza si distinguono in detentive e non detentive; la riparazione è esperibile solo quando sussiste una privazione della libertà personale o è applicata una misura di sicurezza di tipo detentivo (es. casa di cura e custodia, colonia agricola, casa lavoro) o quando la misura non detentiva è per legge espressamente equiparata alla custodia cautelare.
Massime di principio
- La domanda di riparazione per ingiusta detenzione è ammissibile solo quando c'è stata una privazione della libertà personale concreta o quando la misura di sicurezza applicata è di tipo detentivo o espressamente equiparata a misura custodiale dalla legge.
- La 'libertà vigilata' è, di norma, una misura non detentiva: anche prescrizioni molto restrittive non sono automaticamente considerate detenzione. Occorre dimostrare che le prescrizioni hanno concretamente snaturato la misura trasformandola in una forma di confinamento assimilabile agli arresti domiciliari.
- Onere probatorio: il ricorrente deve fornire elementi specifici e documentati (contenuto delle prescrizioni, modalità di controllo e di esecuzione, limitazioni effettive alla libertà di movimento, sanzioni) che provino l'effettiva equiparazione alla detenzione.
- Per valutare se una misura non detentiva sia divenuta effettivamente detentiva si considerano fattori quali l'obbligo di permanenza in luogo, la sorveglianza continua, l'impossibilità pratica di uscire, e le modalità sanzionatorie dell'inosservanza.
- In assenza di prova convincente della natura detentiva o dell'equiparazione, il ricorso viene dichiarato inammissibile e possono essere disposte condanne per spese e ammende a carico del ricorrente.
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