Cassazione Penale, Sentenza n. 9166/2025 del 05/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 27/05/2024 con cui la Corte di appello ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 4 e l'importo della confisca in € 1.749,52. Il difensore ha dedotto: omissione di adeguamento alle indicazioni della Corte di Cassazione che aveva annullato senza rinvio alcune fattispecie e chiarito che la residua era composta da due distinte appropriazioni (€ 2.500,00 del 31/01/2007 e € 1.749,52 del 04/08/2010); richiesta di dichiarare prescritta anche la seconda condotta; violazione del divieto di reformatio in peius per aver applicato alla fattispecie residua la stessa pena base precedentemente individuata per una condotta ritenuta più grave; omessa motivazione e calcolo errato della pena e della confisca; necessità di rinnovata valutazione di merito e applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e dell'art. 157 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: nessuna violazione del divieto di reformatio in peius in quanto, dopo la declaratoria di estinzione per prescrizione delle altre condotte, la fattispecie residua è rimasta l'unica e il giudice d'appello ha correttamente applicato la medesima pena già inflitta in precedenza; infondata anche l'eccezione di prescrizione residua perché l'annullamento disposto dalla Corte aveva riguardato soltanto la determinazione della pena, mentre l'accertamento della responsabilità era divenuto definitivo, impedendo di dichiarare l'estinzione sopravvenuta del reato in sede di rinvio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius: non si verifica la violazione quando, a seguito dell'estinzione di reati più gravi, il giudice d'appello applica al reato rimasto la stessa pena precedentemente inflitta
art. 624 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per affermare che l'accertamento della responsabilità divenuto definitivo impedisce di dichiarare la prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza di annullamento con rinvio
artt. 132 e 133 cod. pen.
Norme richiamate dal difensore in ordine ai criteri di determinazione della pena; la Corte osserva che la determinazione operata dal giudice di appello non configura erronea reformatio in pejus
art. 157 cod. pen.
Citato dal difensore come connesso alla prescrizione; la Corte non ha ritenuto applicabile la declaratoria di prescrizione alla fattispecie residua per i motivi esposti
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione annulla con rinvio soltanto ai fini della determinazione della pena, l'accertamento della responsabilità residua è definitivo e il giudice di rinvio non può dichiarare estinto il reato per prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza di annullamento
- Non costituisce violazione del divieto di reformatio in pejus l'applicazione, da parte del giudice d'appello, della stessa pena precedentemente inflitta al reato ora rimasto unico in seguito all'estinzione delle altre condotte
- Quando la struttura del reato continuato muta per sopravvenuta estinzione di talune fattispecie, il giudice deve valutare la pena sulla base della nuova configurazione ma può mantenere la pena già inflitta se questa risulta congrua e non supera i limiti di legge
- Le doglianze relative a omissioni motivazionali o a calcoli della pena devono dimostrare l'effettivo vulnus alla motivazione utile a verificare la congruità della nuova determinazione, tenendo conto del principio di definitività degli accertamenti rimasti insuscettibili di revisione
- La mera riduzione dell'importo del profitto del reato non determina automaticamente la prescrizione o la necessità di una pena più lieve se l'accertamento della responsabilità è definitivo
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