Sentenza n. 5162/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’annullamento della nota prot. n. 5972-P del 12 novembre 2022, con cui il Parco Archeologico del Colosseo ha espresso parere negativo alla richiesta di autorizzazione a riprese a mezzo SAPR;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere negativo del Parco Archeologico del Colosseo sulla richiesta di autorizzazione a effettuare riprese mediante SAPR nei giorni 15 e 16 novembre 2022
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni culturali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il parere negativo espresso dal Parco Archeologico del Colosseo sulla richiesta di autorizzazione a effettuare riprese mediante SAPR nelle prime ore del 15 e 16 novembre 2022. Ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.P.R. 367/2000, del d.lgs. 42/2004, dell’art. 3 l. 241/1990, dei regolamenti UE 1139/2018 e 2019/947, nonché del d.l. 237/2004, convertito dalla l. 265/2004; ha inoltre denunciato eccesso di potere, incompetenza, travisamento dei fatti, sviamento e difetto di motivazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, sviamento, eccesso di potere e illogicità. Con il terzo motivo ha censurato la violazione del principio di proporzionalità, l’eccesso di potere e la manifesta ingiustizia. Il ricorso è stato notificato il 30 dicembre 2022 e depositato il 17 gennaio 2023, quando erano già trascorsi i giorni programmati per le riprese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi dedotti. Il parere negativo aveva perso la propria portata lesiva prima della proposizione del ricorso, poiché l’attività autorizzanda avrebbe dovuto svolgersi in date ormai trascorse. Il giudice ha escluso che il ricorrente potesse ottenere una pronuncia di merito destinata a orientare future attività amministrative: l’art. 34, comma 2, c.p.a. vieta al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati e non è ammissibile un ricorso volto a ottenere una mera pronuncia di principio utilizzabile in futuri giudizi. L’interesse strumentale deve infatti aderire direttamente e attualmente all’oggetto del giudizio. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 34, comma 2, c.p.a.
In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati
La disposizione impedisce al giudice amministrativo di adottare pronunce riferite a futuri esercizi del potere amministrativo e preclude una tutela meramente prospettica.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base per lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato in modalità telematica.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente quale parametro di censura del provvedimento, ma non esaminato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente quale parametro di censura, ma non esaminato nel merito.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale al momento della proposizione del ricorso; viene meno quando l’atto impugnato ha esaurito la propria portata lesiva prima dell’instaurazione del giudizio.
- Non è ammissibile l’impugnazione di un diniego relativo ad attività da svolgersi in date già trascorse, se il ricorso è proposto dopo tali date e non residua una lesione attuale suscettibile di rimozione.
- Il giudice amministrativo non può adottare una pronuncia di merito destinata esclusivamente a orientare futuri esercizi del potere amministrativo, né può rendere una mera pronuncia di principio utilizzabile in eventuali controversie successive.
- La tutela di un interesse strumentale è ammissibile solo se mantiene un collegamento diretto e attuale con l’oggetto del giudizio; non è sufficiente l’utilità ipotetica della decisione per future attività amministrative.
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