Cassazione Penale, Sentenza n. 29538/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma in appello della condanna per rapina aggravata e reati connessi (tra cui porto e detenzione di armi da fuoco e lesioni aggravate). Le censure principali: vizio di motivazione e contraddittorietà delle immagini di videosorveglianza; mancata ammissione di perizia tecnica ex art. 603 c.p.p. sulle riprese; insufficiente prova della consapevolezza dell'imputato circa la presenza e l'uso delle armi; errata esclusione del rapporto di specialità tra reati relativi a diverse armi (art. 15 c.p.); mancato riconoscimento della fattispecie di concorso anomalo (art. 116 c.p.) o, in subordine, di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); e censura del trattamento sanzionatorio per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis/133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di De Gaetano. È stata confermata la sentenza di appello che riteneva provata la partecipazione dell'imputato come 'staffettista' nella rapina consumata l'11 maggio 2020 presso la filiale BNL di Aversa, nonché il suo concorso nei reati connessi (ferimenti con arma da fuoco, porto e detenzione di arma comune e arma da guerra). La Corte ha ritenuto congrua e logica la valutazione del giudice di merito sul complesso indiziario (fotogrammi, veicolo rinvenuto, tabulati telefonici, intercettazione ambientale) e ha escluso l'obbligo di rinnovare l'istruttoria perizia ex art. 603 c.p.p., perché gli elementi già acquisiti erano sufficienti e coerenti. Ha inoltre rigettato le doglianze relative alla mancata qualificazione come concorso anomalo o favoreggiamento e la richiesta di attenuanti generiche, confermando la pena (otto anni e sei mesi di reclusione), le pene accessorie, le spese processuali e la condanna al risarcimento in favore della parte civile Nicola Grimaldi.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha valutato l'apporto concorsuale dell'imputato nel quadro del progetto criminoso.
art. 110 c.p.
Usato per qualificare il contributo concorsuale; la Corte ha ritenuto provato il contributo anche se atipico (staffettista), con adeguata motivazione sul nesso causale.
art. 628 c.p. (rapina)
Natura del reato principale; la condanna per rapina aggravata è stata confermata.
art. 575, 576 c.p. (omicidio/lesioni)
Richiamati in relazione alle lesioni gravissime causate durante la rapina; la Corte ha ritenuto prevedibile e connesso l'uso di armi con il progetto criminoso.
art. 61 c.p.
Richiamato per le aggravanti (es. uso di armi, maggiore gravità); la Corte ha considerato le circostanze peggiorative nel bilanciamento sanzionatorio.
art. 1 legge 18 aprile 1975, n. 110 e art. 10,12 legge 14 ottobre 1974, n. 497
Norme in materia di armi e armi da guerra; la Corte ha distinto le fattispecie relative a arma comune e arma da guerra, ritenendole autonome e non assorbibili per specialità.
art. 192 c.p.p.
Richiamato nella contestazione di vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto adeguata e esaustiva la motivazione del giudice di merito.
art. 603 c.p.p.
Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ha stabilito che la perizia richiesta non era necessaria perché i dati acquisiti non erano incerti e l'incombente proposto non avrebbe eliminato le risultanti probatorie.
art. 116 c.p.
Concorso anomalo: la Corte ha escluso questa figura perché gli eventi più gravi (ferimenti) risultavano prevedibili nel progetto criminoso e non si sono configurati come conseguenza di fattori eccezionali imprevedibili.
art. 15 c.p.
Rapporto di specialità: la Corte ha ritenuto inapplicabile il rapporto di specialità tra reati relativi ad arma comune e arma da guerra, sostenendo che tutelano beni giuridici diversi e possono coesistere come concorso formale.
art. 378 c.p.
Favoreggiamento personale: la Corte ha escluso la riqualificazione perché dall'istruttoria emergeva coinvolgimento oggettivo e soggettivo dell'imputato nel reato presupposto, quindi non configurabile come favoreggiamento 'fuori dei casi di concorso'.
art. 62-bis c.p. (menzionata nella censura) e art. 133 c.p.
Riguardano le attenuanti generiche e il giudizio dosimetrico: la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione delle attenuanti generiche alla luce del disvalore e delle modalità particolarmente gravi dei reati.
Massime di principio
- In processi basati su indizi, il giudice valuta singolarmente ogni indizio quanto alla precisione e attitudine dimostrativa e poi li valuta globalmente: non è consentita una lettura atomistica che isoli elementi dubbi.
- La rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) va disposta solo se i dati già acquisiti sono incerti e l'incombente richiesto è realmente decisivo per eliminare le incertezze o inficiare le risultanze esistenti.
- Per l'applicazione dell'art. 116 c.p. (concorso anomalo) è necessario che l'evento più grave sia imprevedibile o non riconducibile eziologicamente alla condotta originaria; se l'evento era prevedibile nell'ambito del progetto criminoso, si configura concorso normale.
- La distinzione tra reati relativi ad arma comune e arma da guerra può comportare concorso formale e non sempre rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 c.p., specialmente se tutelano beni giuridici differenti e si manifestano con modalità diverse.
- Il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) richiede che il soggetto non sia stato coinvolto né oggettivamente né soggettivamente nel reato presupposto; se esiste apporto pre o contestuale alla commissione, non può essere qualificato come favoreggiamento.
- Le attenuanti generiche non sono una mera concessione di clemenza: devono emergere elementi concreti e rilevanti nella posizione del reo per incidere sulla determinazione della pena; l'elevato disvalore del fatto può giustificarne l'esclusione.
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