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Sentenza

Sentenza n. 274/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'ottemperanza alla sentenza n. 2151/2024 del 26.04.2024 emessa dal Giudice del Lavoro, presso il Tribunale di Napoli Nord, all’esito del giudizio R.G. n. 15489/2023, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di legge, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio in data 08/07/2025.

Giustizia amministrativa202503730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, passata in giudicato, recante il riconoscimento di spettanze economiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da sentenza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'integrale pagamento delle somme riconosciute da una sentenza del Giudice del lavoro, non impugnata entro il termine di legge e divenuta cosa giudicata, come attestato dalla certificazione di cancelleria. Il giudice ha rilevato anche l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. È stata inoltre richiesta l'applicazione della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, a carico dell'Amministrazione, una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; dopo tale scadenza, la parte interessata dovrà attivarsi per l'insediamento del commissario ad acta. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Il TAR ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza. Ha inoltre stabilito che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella deve essere depositata, a pena di decadenza, entro i termini dell'art. 71 del medesimo d.P.R., decorrenti dal compimento dell'ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione. Gli atti del commissario dovranno essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, disporre la penalità di mora e nominare un commissario ad acta in caso di inottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza e limite temporale stabiliti dal giudice dell'ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione costituisce, insieme al passaggio in giudicato, presupposto per l'azione di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta; rilevano in particolare gli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute per l'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede il termine, stabilito a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo è individuato nel compimento dell'ultimo atto di esecuzione.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    È richiamato, unitamente alla disciplina sulle spese di giustizia, per l'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione.
  • In presenza di un titolo giudiziale definitivo che riconosce spettanze economiche, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento puntuale e integrale delle somme entro un termine assegnato e, in caso di ulteriore inadempimento, nominare un commissario ad acta.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo oppure fino alla scadenza del termine assegnato, oltre il quale la parte interessata deve attivarsi per l'insediamento del commissario.
  • L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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