Ordinanza n. 807/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento a) del provvedimento della Prefettura – U.T.G. di Agrigento del 02/11/2021, con cui è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza nei confronti della ricorrente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 142/2015, per asserito allontanamento ingiustificato dal Centro di Accoglienza Straordinaria (-OMISSIS-); b) del verbale di ritiro dei passaporti della ricorrente e dei figli minori, redatto e notificato in data 07/04/2026 dalla Questura di Varese, nella parte in cui dispone il trattenimento dei documenti in assenza di previa formalizzazione della domanda di protezione internazionale e in difetto dei presupposti di legge; c) della convocazione della Questura di Varese per la presentazione presso la Questura di Genova in data 22/04/2026, nella misura in cui ha contribuito a determinare l’impossibilità di formalizzazione della domanda di protezione internazionale; d) del comportamento complessivo delle Amministrazioni resistenti – ed in particolare delle Questure di Varese e di Genova – che ha impedito alla ricorrente la presentazione della domanda di protezione internazionale e l’accesso alle misure di accoglienza di cui al D.Lgs. n. 142/2015; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; atti impugnati con il ricorso principale, nonché per l’accertamento del comportamento omissivo e/o del silenzio inadempiente della Prefettura – U.T.G. di Varese, che nonostante la formalizzazione della domanda di protezione internazionale in data 5 maggio 2026 da e, ha omesso di procedere all'inserimento della ricorrente e dei suoi figli minori nel sistema di accoglienza, ai sensi del D.Lgs. n. 142/2015, e ove necessario, di ogni atto, comportamento, nota o comunicazione interna con cui la Prefettura di Varese abbia comunque confermato o ribadito l'ostatività del provvedimento della Prefettura di Agrigento del 02/11/2021 all'attivazione delle misure di accoglienza, ancorché non formalmente portato a conoscenza della ricorrente; atti impugnati con i motivi aggiunti presentati in data 3/6/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Revoca delle misure di accoglienza, ritiro dei passaporti, convocazione presso altra Questura e condotte amministrative asseritamente ostative alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale e all'accesso all'accoglienza; successiva inerzia sull'inserimento nel sistema di accoglienza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso principale, la revoca delle misure di accoglienza disposta dalla Prefettura di Agrigento per asserito allontanamento ingiustificato dal centro di accoglienza, il verbale della Questura di Varese di ritiro dei passaporti propri e dei figli minori, la convocazione presso la Questura di Genova e il comportamento complessivo delle amministrazioni, ritenuto impeditivo della presentazione della domanda di protezione internazionale e dell'accesso all'accoglienza. Con motivi aggiunti ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio della Prefettura di Varese, che, dopo la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, avrebbe omesso l'inserimento della ricorrente e dei figli minori nel sistema di accoglienza. In sede cautelare il Collegio ha rilevato, in via sommaria, che erano stati impugnati più provvedimenti non connessi tra loro. La ricorrente aveva inoltre chiesto la sospensione degli atti e la tutela cautelare anche rispetto alla domanda sul silenzio.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Quanto al ricorso principale, il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris perché il gravame cumulava l'impugnazione di più atti tra loro non connessi: revoca dell'accoglienza, ritiro dei passaporti, convocazione presso altra Questura e ulteriori condotte amministrative. La deroga alla regola secondo cui un ricorso deve avere per oggetto un solo provvedimento è ammessa soltanto quando la cognizione congiunta sia necessaria per valutare unitariamente un'attività amministrativa funzionalmente complessa, normalmente riconducibile a un unico procedimento, e le censure investano trasversalmente la regolarità delle diverse sequenze di atti. È stata invece esclusa la connessione oggettiva impropria, fondata sulla mera dipendenza della decisione da questioni identiche. Il TAR ha ritenuto quindi che il cumulo potesse determinare l'inammissibilità dell'intero gravame, senza procedere, in questa fase, all'eventuale esame della competenza territoriale per alcuni atti. La domanda cautelare relativa al silenzio è stata respinta perché la ricorrente, pur avendo presentato domanda di protezione internazionale, non aveva inoltrato un'apposita istanza di inserimento nel sistema di accoglienza; mancava pertanto, allo stato, un obbligo di provvedere e non era configurabile inerzia dell'amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 142/2015
Richiamato quale base normativa del provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza per asserito allontanamento ingiustificato dal centro di accoglienza.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale e della relativa decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La regola secondo cui ciascun ricorso deve avere a oggetto un solo provvedimento può essere derogata soltanto quando la cognizione congiunta di più atti sia necessaria per valutare unitariamente un'attività amministrativa funzionalmente complessa, normalmente riconducibile a un unico procedimento in senso ampio, e le censure investano trasversalmente la regolarità delle diverse sequenze di atti.
- Non è sufficiente, per giustificare il cumulo di più impugnazioni, che la decisione sui provvedimenti dipenda totalmente o parzialmente dalla soluzione di questioni identiche: la mera connessione oggettiva impropria non consente il ricorso cumulativo.
- La presentazione della domanda di protezione internazionale, di per sé, non dimostra l'inerzia dell'amministrazione rispetto all'inserimento nel sistema di accoglienza quando l'interessato non abbia presentato una specifica istanza diretta a ottenere tale inserimento.
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