Cassazione Penale, Sentenza n. 20642/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per furto con strappo (art. 624-bis c.p.) per cinque motivi, con centrale censura di nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello: l'imputato avrebbe eletto domicilio senza essere stato avvertito dell'obbligo di comunicare ogni mutamento e senza la rituale manifestazione di volontà richiesta dalla norma; la notifica è stata quindi eseguita al difensore per PEC ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., ma tale modalità è risultata irregolare; dedotte anche censure sulla qualificazione giuridica del fatto, sulla mancata applicazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p. e sulla prescrizione intervenuta durante il processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato era viziata perché mancava l'avvertimento obbligatorio e la consapevole manifestazione di volontà; di conseguenza la notifica del decreto di citazione per l'appello è nulla. Poiché, dalla data del fatto (19/07/2017) e in relazione al massimo edittale (6 anni), il termine di prescrizione è decorso (prescrizione maturata il 19/01/2025), la sentenza impugnata è annullata senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione. La sentenza è altresì annullata agli effetti civili e rinviata al giudice civile competente in grado d'appello per il nuovo giudizio. Le altre censure sono state ritenute assorbite.
Norme richiamate
art. 161, comma 1 e comma 4, cod. proc. pen.
Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale
Occorre che la dichiarazione/elezione di domicilio derivi da una consapevole manifestazione di volontà dell'imputato e che venga fornito l'avvertimento previsto: in mancanza l'uso della notifica al difensore (art. 161, comma 4) non è legittimo e la notifica è nulla
art. 157 e art. 157-ter, cod. proc. pen.
Per la notifica degli atti in giudizio, specie la citazione in appello, sussistono regole più rigorose: in caso di temporanea assenza occorre esperire gli ulteriori adempimenti previsti per perfezionare la notifica all'imputato
art. 624-bis cod. pen.
Articolo richiamato per la qualificazione del fatto (furto con strappo) e per determinare il massimo edittale utile al calcolo della prescrizione
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto richiamata nelle censure difensive relative alla corretta imputazione giuridica del fatto
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma invocata dalla difesa come possibile causa di assoluzione; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla decisione sulla nullità della notifica e dalla prescrizione
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata circa le ipotesi che impedirebbero l'annullamento senza rinvio: la Corte ha ritenuto che nessuna delle ipotesi previste fosse applicabile, consentendo l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato
art. 622 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'annullamento della sentenza agli effetti civili e al rinvio al giudice civile competente
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Riferimento alle modifiche rese più rigorose in tema di notificazioni (nuovo regime di art. 157 e connessi), che rafforzano l'esigenza di corretta formazione della volontà di domicilio e delle procedure di notifica
Massime di principio
- La dichiarazione o elezione di domicilio è valida solo se accompagnata dall'avvertimento previsto e da una manifesta volontà consapevole dell'imputato; in mancanza la notifica via difensore ex art. 161, comma 4 c.p.p. è irregolare e può essere dichiarata nulla
- Per gli atti di citazione in giudizio (es. decreto per appello) si applicano regole di notifica più rigorose (art. 157 e ss. c.p.p.); la temporanea assenza non esonera dall'espletamento degli ulteriori adempimenti per perfezionare la notifica all'imputato
- Se la nullità della notifica provoca il decorso del termine di prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato
- L'annullamento per vizi che estinguono il reato produce effetto diverso sugli aspetti civili: la Corte può annullare agli effetti civili e rinviare al giudice civile per la valutazione dei rapporti risarcitori
- In casi analoghi la difesa dovrebbe valorizzare sin da subito eventuali vizi formali delle notifiche (mancato avvertimento, inesistenza della volontà di eleggere domicilio) perché possono determinare conseguenze decisive (nullità e prescrizione)
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