Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20642/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per furto con strappo (art. 624-bis c.p.) per cinque motivi, con centrale censura di nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio d'appello: l'imputato avrebbe eletto domicilio senza essere stato avvertito dell'obbligo di comunicare ogni mutamento e senza la rituale manifestazione di volontà richiesta dalla norma; la notifica è stata quindi eseguita al difensore per PEC ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., ma tale modalità è risultata irregolare; dedotte anche censure sulla qualificazione giuridica del fatto, sulla mancata applicazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p. e sulla prescrizione intervenuta durante il processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la dichiarazione/elezione di domicilio dell'imputato era viziata perché mancava l'avvertimento obbligatorio e la consapevole manifestazione di volontà; di conseguenza la notifica del decreto di citazione per l'appello è nulla. Poiché, dalla data del fatto (19/07/2017) e in relazione al massimo edittale (6 anni), il termine di prescrizione è decorso (prescrizione maturata il 19/01/2025), la sentenza impugnata è annullata senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione. La sentenza è altresì annullata agli effetti civili e rinviata al giudice civile competente in grado d'appello per il nuovo giudizio. Le altre censure sono state ritenute assorbite.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 1 e comma 4, cod. proc. pen.

    Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale

    Occorre che la dichiarazione/elezione di domicilio derivi da una consapevole manifestazione di volontà dell'imputato e che venga fornito l'avvertimento previsto: in mancanza l'uso della notifica al difensore (art. 161, comma 4) non è legittimo e la notifica è nulla

  • art. 157 e art. 157-ter, cod. proc. pen.

    Per la notifica degli atti in giudizio, specie la citazione in appello, sussistono regole più rigorose: in caso di temporanea assenza occorre esperire gli ulteriori adempimenti previsti per perfezionare la notifica all'imputato

  • art. 624-bis cod. pen.

    Articolo richiamato per la qualificazione del fatto (furto con strappo) e per determinare il massimo edittale utile al calcolo della prescrizione

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto richiamata nelle censure difensive relative alla corretta imputazione giuridica del fatto

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla difesa come possibile causa di assoluzione; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla decisione sulla nullità della notifica e dalla prescrizione

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata circa le ipotesi che impedirebbero l'annullamento senza rinvio: la Corte ha ritenuto che nessuna delle ipotesi previste fosse applicabile, consentendo l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'annullamento della sentenza agli effetti civili e al rinvio al giudice civile competente

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    Riferimento alle modifiche rese più rigorose in tema di notificazioni (nuovo regime di art. 157 e connessi), che rafforzano l'esigenza di corretta formazione della volontà di domicilio e delle procedure di notifica

Massime di principio

  • La dichiarazione o elezione di domicilio è valida solo se accompagnata dall'avvertimento previsto e da una manifesta volontà consapevole dell'imputato; in mancanza la notifica via difensore ex art. 161, comma 4 c.p.p. è irregolare e può essere dichiarata nulla
  • Per gli atti di citazione in giudizio (es. decreto per appello) si applicano regole di notifica più rigorose (art. 157 e ss. c.p.p.); la temporanea assenza non esonera dall'espletamento degli ulteriori adempimenti per perfezionare la notifica all'imputato
  • Se la nullità della notifica provoca il decorso del termine di prescrizione, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato
  • L'annullamento per vizi che estinguono il reato produce effetto diverso sugli aspetti civili: la Corte può annullare agli effetti civili e rinviare al giudice civile per la valutazione dei rapporti risarcitori
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe valorizzare sin da subito eventuali vizi formali delle notifiche (mancato avvertimento, inesistenza della volontà di eleggere domicilio) perché possono determinare conseguenze decisive (nullità e prescrizione)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.