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Sentenza

Sentenza n. 7587/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza alla sentenza n. 8289/2024 emessa dal Tribunale di Roma sez. Lavoro, per il riconoscimento della “Carta del docente”, entro il termine che codesto Tribunale riterrà congruo, prescrivendo le relative modalità; per la nomina in caso di ulteriore inottemperanza di un commissario ad acta che proceda all’esecuzione della sentenza, accreditando alla ricorrente le somme dovute, oltre interessi e rivalutazione. per la condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi al procuratore antistatario;

Giustizia amministrativa202513109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del bonus docenti previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Ha chiesto che fossero stabiliti un termine e le modalità di esecuzione, nonché, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta incaricato di accreditare le somme dovute, oltre interessi e rivalutazione, con condanna dell'amministrazione alle spese.

La decisione

Nel corso del giudizio l'amministrazione ha provveduto al pagamento delle somme dovute. La ricorrente ha quindi dichiarato l'intervenuto pagamento e chiesto la cessazione della materia del contendere. Il TAR, ritenendo inequivoca tale dichiarazione e constatando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese della fase processuale sono state integralmente compensate, con sola refusione del contributo unificato effettivamente versato a carico dell'amministrazione resistente. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza, diretto a ottenere l'esecuzione del giudicato o di una decisione esecutiva.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta del docente, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice civile per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente la decisione da attuare e il ricorrente dichiara in modo inequivoco l'intervenuto soddisfacimento della propria pretesa, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
  • La cessazione della materia del contendere conseguente all'adempimento dell'amministrazione non impedisce al giudice di regolare le spese della fase processuale e di porre a carico dell'amministrazione la refusione del contributo unificato effettivamente versato, anche quando le ulteriori spese siano compensate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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