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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38259/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Dentamaro impugnava per mancata sollevazione d'ufficio del conflitto di competenza da parte del GIP e per prescrizione dei reati di riciclaggio commessi nel 2007. Piva contestava l'applicazione da parte del GIP di una pena accessoria prevista dall'art. 216, comma 4, della Legge Fallimentare non concordata tra le parti, ritenendola illegale.

La decisione

Per Dentamaro il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la questione del conflitto negativo di competenza non è sindacabile in cassazione quando il rito prescelto è stato celebrato e la prescrizione di uno dei reati compresi nella continuazione non è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità rispetto al patteggiamento; Dentamaro è condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Per Piva il ricorso è invece accolto: la Corte annulla senza rinvio la statuizione limitatamente alla pena accessoria prevista dall'art. 216, comma 4, L.F., eliminandola, mentre il resto della sentenza di patteggiamento rimane impregiudicato.

Norme richiamate

  • artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento; la pena concordata tra le parti, se conforme alla legge e alla volontà delle parti, non è sindacabile in cassazione salvo specifiche eccezioni (es. pene accessorie non concordate)

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso in cassazione per sentenze di patteggiamento: non è ammessa la rilevazione d'ufficio della prescrizione di uno dei reati unificati dalla continuazione quando la pena concordata resta conforme alla legge

  • art. 216, comma 4, Legge Fallimentare

    Prevede una pena accessoria applicabile in materia fallimentare; nel caso di patteggiamento l'applicazione di tale pena accessoria deve risultare dall'accordo tra le parti, altrimenti è sindacabile e annullabile in cassazione

  • art. 29 cod. pen.

    Riferimento normativo alle pene accessorie in generale; le pene accessorie non concordate nel patteggiamento possono essere impugnate come violazione di legge

  • art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.

    Consente l'eliminazione di una statuizione accessoria illegale senza travolgere l'accordo di patteggiamento e senza rinvio

Massime di principio

  • Nel patteggiamento la prescrizione di uno dei reati unificati dalla continuazione non è in genere rilevabile d'ufficio in cassazione se la pena concordata è conforme alla legge e alla volontà delle parti; quindi la prescrizione deve essere tempestivamente eccepita in sede opportunamente rilevabile
  • Le pene accessorie non comprese nell'accordo tra le parti possono essere impugnate per violazione di legge in cassazione e, se illegittime, vengono eliminate senza necessariamente annullare l'intero patteggiamento
  • Le questioni attinenti alla competenza che risultano 'travolte' dal rito prescelto dal giudice (es. mancata sollevazione del conflitto di competenza) non sono sempre sindacabili in cassazione ai sensi delle limitazioni previste per il patteggiamento
  • In presenza di contestazioni sulla prescrizione è fondamentale verificare nel capo di imputazione e negli atti i periodi di interruzione e i rinvii d'udienza che possono aver inciso sul termine; l'omissione di tali allegazioni può rendere infondata l'eccezione
  • Quando si impugna solo la statuizione relativa a pene accessorie illegittime, la Corte può procedere all'eliminazione di tali sanzioni senza rinviare il giudizio, preservando l'accordo complessivo di patteggiamento

Testo integrale

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