Risposta n. 161 del 28/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo il contribuente, i prélèvements sociaux devono essere considerati imposte sul reddito e quindi ammettere il credito d’imposta ex art. 165 TUIR; in alternativa, se qualificati come contributi previdenziali, dovrebbero essere deducibili ex art. 10 TUIR.
Credito d’imposta in Italia per i prélèvements sociaux francesi su redditi immobiliari da immobili situati in Francia
Il quesito
Il contribuente chiede se i prélèvements sociaux pagati in Francia sui redditi di locazione di immobili ivi situati possano dare diritto al credito d’imposta ex art. 165 TUIR oppure, in subordine, possano essere dedotti ex art. 10 TUIR.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia distingue tra periodi d’imposta fino al 2015 e dal 2016 in poi: per gli anni fino al 2015 i prélèvements sociaux non danno diritto al credito d’imposta perché non assimilabili alle imposte convenzionali; per il 2016 e successivi, invece, la loro nuova qualificazione e finalità consentono, secondo l’Agenzia, il riconoscimento del credito ex art. 165 TUIR nei limiti e alle condizioni ordinarie.
Credito d’imposta per i prélèvements sociaux francesi su immobili situati in Francia
L’interpello riguarda il trattamento, in Italia, dei prelievi sociali francesi applicati ai redditi derivanti dal possesso e dalla locazione di immobili situati in Francia da parte di un soggetto residente in Italia. Il tema centrale è se tali importi possano essere ricondotti tra le imposte estere detraibili ai sensi dell’art. 165 TUIR oppure se debbano essere trattati in altro modo nel sistema domestico.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante, residente in Italia, dichiara di possedere cinque fabbricati situati in Francia, concessi in locazione per le annualità 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Gli immobili sono stati indicati nei quadri RW dei modelli Redditi presentati negli anni e lo saranno anche nel modello Redditi 2018.
I redditi di locazione dal 2014 al 2017 sono stati dichiarati in Francia, con pagamento dell’"impot sur le revenu", e in Italia, in quanto ritenuti imponibili ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera f), del TUIR. Per le annualità 2013-2017, nella dichiarazione italiana il contribuente ha compilato i quadri CR/CE per ottenere il credito per le imposte pagate all’estero ex art. 165 TUIR.
Il quesito posto all’Agenzia
Il contribuente chiede quale sia, nell’ordinamento domestico, il regime fiscale dei prélèvements sociaux applicati dalla Francia ai redditi fondiari e alle plusvalenze immobiliari prodotti da non residenti. In sostanza, domanda se tali somme possano essere considerate imposte sul reddito ai fini del credito d’imposta italiano oppure, in alternativa, se possano essere dedotte dal reddito complessivo.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo l’istante, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, i prélèvements sociaux avrebbero natura di imposte sui redditi. Di conseguenza, il loro pagamento definitivo dovrebbe consentire l’applicazione dell’art. 165, comma 1, TUIR.
In subordine, qualora non fossero qualificati come imposte sul reddito ma come contributi previdenziali, il contribuente ritiene che dovrebbero comunque essere deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 TUIR.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama anzitutto l’art. 6 della Convenzione Italia-Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con legge n. 20 del 7 gennaio 1992, che attribuisce allo Stato in cui sono situati gli immobili la potestà impositiva sui redditi derivanti da beni immobili, inclusi quelli da locazione.
Richiama poi l’art. 165, comma 1, TUIR, che consente la detrazione delle imposte pagate all’estero a titolo definitivo sui redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Sul punto della natura dei tributi esteri detraibili, l’Agenzia richiama la circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, secondo cui il credito d’imposta opera per tributi stranieri che si sostanziano in un’imposta sul reddito o in tributi aventi natura similare.
Viene inoltre citato l’art. 2, comma 3, della Convenzione, che elenca le imposte francesi comprese nell’ambito applicativo del trattato, tra cui l’"impot sur le revenu", ma non i prélèvements sociaux. L’Agenzia richiama anche la logica del paragrafo 4 dell’art. 2 del Modello OCSE, nonché la circolare n. 35/E del 4 agosto 2016 e l’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 14 settembre 2015, norma di interpretazione autentica che ammette in detrazione sia le imposte convenzionali sia le altre imposte o tributi sul reddito.
Valutazione dell’Agenzia sulla natura dei prélèvements sociaux
L’Agenzia osserva che la sola circostanza che un tributo non sia menzionato nella Convenzione non esclude automaticamente il credito d’imposta: occorre verificarne la natura sostanziale.
Con riferimento ai prélèvements sociaux, l’Agenzia distingue due fasi:
- fino al 31 dicembre 2015, l’Amministrazione francese li qualificava come contributi di solidarietà;
- dal 1° gennaio 2016, in seguito alla modifica della legge di finanziamento della Sécurité sociale per il 2016, essi sono stati ricondotti a prelievi destinati al finanziamento di prestazioni non contributive.
L’Agenzia richiama anche la sentenza della Corte di Giustizia UE del 26 giugno 2016, causa C-632/13, che ha inciso sul tema dei contributi sociali applicati a soggetti già iscritti a sistemi previdenziali di altri Stati membri e ha consentito ai non residenti di chiedere il rimborso per gli anni anteriori alla modifica normativa.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Per i periodi d’imposta fino al 2015, l’Agenzia ritiene che i prélèvements sociaux versati sui redditi fondiari prodotti in Francia non siano assimilabili alle imposte considerate dall’art. 2 della Convenzione Italia-Francia. Di conseguenza, tali importi non possono dare luogo, in Italia, al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero ex art. 165 TUIR.
Per il 2016 e gli anni successivi, invece, l’Agenzia ritiene che, a seguito della modifica normativa francese, i prélèvements sociaux si configurino come vere e proprie imposte sul reddito e non risultino suscettibili di rimborso. Pertanto, tali somme possono essere oggetto di credito d’imposta in Italia, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 165 TUIR.
Conclusioni operative
La risposta distingue quindi il trattamento fiscale in funzione del periodo:
- anni fino al 2015: niente credito d’imposta in Italia per i prélèvements sociaux;
- anno 2016 e successivi: credito d’imposta riconoscibile, se sussistono i requisiti ordinari dell’art. 165 TUIR.
La risposta non accoglie, nel testo esaminato, una specifica pronuncia favorevole sulla deducibilità ex art. 10 TUIR dei medesimi importi, concentrando il parere sulla questione del credito d’imposta.
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