Cassazione Penale, Sentenza n. 25184/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta congiunta di benefici penitenziari (affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare) relativa a una pena residua di dieci mesi e otto giorni. Il ricorrente deduceva che il Tribunale non aveva valutato l'esiguita della pena e non aveva rinviato l'istruttoria in attesa dell'esito di una istanza ex art. 657 c.p.p. pendente; denunciava altresi violazione di legge e vizio di motivazione per non aver riconosciuto il percorso rieducativo intrapreso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che ha valutato negativamente il percorso rieducativo del ricorrente alla luce della sua personalita criminale stratificata, della gravita dei reati (art. 73 e 74 T.U. stupefacenti), del suo coinvolgimento in vicende giudiziarie recenti (compreso l'arresto del 20/04/2021) e della mancanza di adeguate prospettive lavorative. La Corte ha confermato che il pendere di un'istanza ex art. 657 c.p.p. non imponeva il rinvio e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 657 cod. proc. pen.
istanza ex art. 657 cod. proc. pen. pendente davanti alla Procura della Repubblica
La Corte osserva che la pendenza di una istanza ex art. 657 c.p.p. non comporta automaticamente la sospensione del procedimento sui benefici penitenziari, soprattutto se la istanza e pendente da lungo tempo e comunque residua una pena da scontare.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
reati di cui agli art. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.)
La gravita e la natura dei reati di stupefacenti sono considerate elementi rilevanti e negativi nella valutazione prognostica per la concessione delle misure alternative alla detenzione.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)
reato di cui all'art. 74 T.U. stup. contestato con arresto del 20/04/2021
Il coinvolgimento recente in reati previsti dall'art. 74 aggrava il giudizio prognostico negativo e contribuisce a fondare il rifiuto dei benefici penitenziari.
art. 616 cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende per il ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- L'esiguita della pena residua non determina automaticamente la concessione di misure alternative: occorre una valutazione complessiva e prognostica della personalita e del comportamento del condannato.
- La pendenza di una istanza ex art. 657 c.p.p. non sospende automaticamente la decisione sui benefici penitenziari, specie se la istanza e pendente da lungo tempo e resta comunque da scontare una parte di pena.
- Per concedere l'affidamento in prova o la detenzione domiciliare e indispensabile accertare un percorso di revisione critica del condannato; recidive o coinvolgimenti giudiziari recenti sono fattori ostativi.
- La natura e la gravita dei reati costituiscono un punto di partenza nella valutazione, ma devono essere integrate dall'esame dei comportamenti successivi alla condanna.
- Indicatori quali l'assenza di adeguate prospettive lavorative e l'inserimento in ambienti criminali sono elementi negativi nella valutazione prognostica e possono giustificare il diniego dei benefici.
- Ricorsi basati su censure manifestamente infondate possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.
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