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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07808/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2008, fondato sul metodo sintetico (c.d. redditometro) ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, perché risultavano nella sua disponibilità un’autovettura con relativi costi di leasing e una casa di abitazione. Dopo il rigetto in primo grado e l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio, la contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi. Con i primi due denunciava violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 53 Cost. e degli artt. 2727, 2728 e 2697 c.c., sostenendo che il redditometro non costituirebbe presunzione legale relativa ma presunzione semplice, con conseguente erronea inversione dell’onere della prova a suo carico; in subordine, sosteneva che la presunzione sarebbe comunque vinta dimostrando che le spese effettive per il mantenimento dei beni indice erano inferiori a quelle tabellari. Con il terzo motivo deduceva vizio di motivazione e nullità della sentenza d’appello per mancata concreta esplicitazione delle ragioni decisorie, ritenendo apodittico il rilievo secondo cui la ricostruzione dei costi da lei allegata sarebbe stata priva di riscontro probatorio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, nel testo dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 applicabile ratione temporis, il redditometro integra una presunzione legale relativa: accertata la disponibilità degli specifici beni indice, l’Amministrazione non deve fornire ulteriori prove, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare, con idonea documentazione, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, ovvero che le risorse impiegate derivano da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. Ha inoltre respinto la tesi secondo cui sarebbe sufficiente provare un mero possesso di redditi ulteriori, richiedendo invece la norma elementi documentali che ne attestino entità, durata del possesso e riferibilità alle spese contestate. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato perché non autosufficiente: la ricorrente non aveva indicato specificamente quali prove fossero state trascurate, mentre la motivazione della CTR è stata reputata comprensibile e logicamente coerente, avendo rilevato sia la mancata contestazione del possesso dei beni indice sia la mancata prova di redditi esenti idonei a sostenere le spese. Nulla spese per mancata difesa dell’Agenzia; è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    quarto comma e ss.; sesto comma

    nel periodo applicabile, l’accertamento sintetico fondato sul redditometro opera come presunzione legale relativa: la disponibilità dei beni indice consente l’accertamento del maggior reddito, salvo prova contraria documentale del contribuente

  • art. 53 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul redditometro, ma la Corte non ne ha tratto un principio autonomo diverso dalla disciplina legale dell’accertamento sintetico

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per contestare la qualificazione presuntiva del redditometro; la Corte ha confermato che, nel caso disciplinato dall’art. 38, si tratta di presunzione legale relativa

  • art. 2728 c.c.

    richiamato per sostenere la prova contraria alle presunzioni legali; la Corte ha affermato che il contribuente può vincere la presunzione solo con prova documentale adeguata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha ribadito che, una volta provati i beni-indice, l’onere di dimostrare l’inesistenza o l’inferiorità del reddito presunto grava sul contribuente

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato per i motivi di violazione di legge relativi alla qualificazione del redditometro e all’onere probatorio

  • art. 36, comma secondo, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel motivo sul vizio di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare il difetto di motivazione della sentenza impugnata

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di contenuto della motivazione della sentenza

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per la rilevanza della nullità processuale denunciata

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione della sentenza

  • art. 376, comma 2, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che la rimessione alle Sezioni Unite è oggetto di valutazione discrezionale e non impone un obbligo di motivazione specifica

  • art. 139 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel medesimo passaggio sulla rimessione alle Sezioni Unite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel testo dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 applicabile ratione temporis, il redditometro configura una presunzione legale relativa: accertata la disponibilità dei beni o delle spese-indice, il giudice non può degradarne il valore a mera presunzione semplice, ma deve limitarsi a verificare l’idoneità della prova contraria offerta dal contribuente.
  • In presenza di un accertamento sintetico fondato su beni indice di capacità contributiva, l’Amministrazione è dispensata da ulteriori dimostrazioni oltre alla provata esistenza dei fattori-indice; l’onere di prova contraria ricade sul contribuente.
  • La prova contraria al redditometro non può risolversi nella mera allegazione della disponibilità astratta di altri redditi: occorre una prova documentale che consenta di collegare tali redditi, per entità e durata del possesso, al sostenimento delle spese contestate o alla provvista necessaria per esse.
  • Il contribuente può vincere la presunzione dimostrando che il reddito presunto non esiste oppure esiste in misura inferiore, ovvero che le somme impiegate provengono da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
  • Il motivo di ricorso per vizio di motivazione o error in procedendo deve essere autosufficiente e indicare specificamente il fatto processuale e le prove asseritamente trascurate; non è sufficiente un generico dissenso sulla motivazione adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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