Ordinanza n. 216/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 7216/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione IV, n. 7216/2024, relativa alla contestazione della tardività di un provvedimento sanzionatorio adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Esito
La controversia
L’appellante ha dedotto la tardività del provvedimento sanzionatorio, sostenendo che esso sia stato adottato oltre il termine di 150 giorni decorrente dalla notificazione della contestazione, in violazione dell’art. 6, comma 1, del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni, di cui all’Allegato A alla deliberazione AGCOM n. 410/14/CONS, come modificato dalla deliberazione n. 581/15/CONS. È controversa la data di adozione del provvedimento: secondo l’appellante, essa coincide con il 15 novembre 2018, data dell’ultima sottoscrizione, apposta dal Presidente; secondo l’Autorità, coincide invece con il 30 ottobre 2018, data della riunione del Consiglio nella quale sarebbe stata deliberata l’adozione del provvedimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha ancora deciso nel merito la questione della tardività né ha definito l’appello. Ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della ricostruzione della data effettiva di adozione del provvedimento sanzionatorio, il verbale della riunione del Consiglio del 30 ottobre 2018, non presente agli atti. Ha quindi ordinato all’AGCOM di depositare tale verbale entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e ha demandato al Presidente della Sezione la fissazione della successiva udienza pubblica. Spese non regolate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni, Allegato A alla deliberazione AGCOM n. 410/14/CONS, modificato dalla deliberazione AGCOM n. 581/15/CONS
La disposizione è invocata dall’appellante quale fonte del termine entro cui deve essere adottato il provvedimento sanzionatorio; l’ordinanza dispone un approfondimento istruttorio per accertare la data di adozione rilevante ai fini del rispetto del termine.
Massime di principio
- Quando la tempestività di un provvedimento sanzionatorio dipende dalla data della sua adozione e sono controverse la data della deliberazione dell’organo competente e quella dell’ultima sottoscrizione, il giudice può acquisire il verbale della riunione dell’organo deliberante per ricostruire l’effettivo momento genetico dell’atto.
- La questione relativa al rispetto del termine per l’adozione di una sanzione amministrativa non può essere decisa senza previa verifica documentale della data effettiva di adozione, quando tale data non risulti con certezza dagli atti di causa.
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