Sentenza del 04/12/2023 n. 33684 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato con sei motivi la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva confermato la decisione di primo grado di annullamento di un avviso di liquidazione in materia di registro emesso nei confronti di A.A. e B.B.. Nel corso del giudizio i contribuenti hanno chiesto la sospensione e si sono avvalsi della definizione agevolata (prima ai sensi del D.L. n.119/2018 art.6, poi istanza ai sensi della L. n.197/2022 art.1), con pagamento delle somme previste; l'Agenzia ha trasmesso l'elenco degli atti definiti ai sensi del D.L. n.13/2023 art.40 comma 3.
La decisione
La Corte ha rilevato che la controversia è stata regolarmente definita secondo la L. n.197/2022 (commi 186 e ss.) e che, non essendovi diniego ai sensi del comma 200, ai sensi del comma 198 l'azione si è estinta. Ha dichiarato estinto il giudizio, specificando che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e che le parti possono chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Inoltre ha escluso l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato da parte del contribuente che ha impugnato il diniego di condono, in ragione della natura eccezionale e sanzionatoria della norma che limita l'operatività della misura ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
D.L. n. 119 del 2018, art. 6
Strumento di definizione agevolata della lite utilizzato dai contribuenti per sospendere/definire la controversia; la Corte rileva che i contribuenti hanno beneficiato della definizione prevista da questa norma in una fase iniziale del procedimento.
L. n. 197 del 2022, art. 1, commi 186 e ss.
La norma disciplina la definizione agevolata delle controversie fiscali; l'inserimento dell'atto nell'elenco trasmesso dall'Agenzia dimostra la regolare definizione della controversia secondo questi commi.
L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 198
Prevede l'estinzione del processo quando la controversia sia regolarmente definita; la Corte ha applicato questo comma per dichiarare estinto il giudizio, con possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391 c.p.c., e stabilendo che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
L. n. 197 del 2022, art. 1, comma 200
Prevede il diniego di definizione in talune ipotesi; la Corte ha rilevato l'assenza, allo stato, di un diniego ai sensi di questo comma, condizione che ha contribuito a dichiarare l'estinzione del processo.
D.L. n. 13 del 2023, art. 40, comma 3
Ha imposto all'Agenzia delle Entrate di trasmettere l'elenco degli atti definiti per ridurre i tempi delle dichiarazioni di estinzione dei giudizi; l'elenco trasmesso ha costituito prova documentale della regolare definizione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
La norma disciplina l'onere del versamento del contributo unificato in ipotesi di impugnazione di provvedimenti che rigettano istanze come il condono; la Corte interpreta restrittivamente l'applicazione di tale obbligo, ritenendolo limitato ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non estendibile ad altre situazioni.
Codice di Procedura Civile, art. 391
Permette la fissazione di udienza su istanza delle parti anche dopo l'estinzione del processo; la Corte indica la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi di questa norma nonostante l'estinzione.
Giurisprudenza richiamata (Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 10140/2020; Cass. n. 19071/2018)
La Corte richiama orientamenti della Cassazione per sostenere la natura eccezionale e sanzionatoria della misura che impone il contributo unificato in caso di impugnazione del diniego di condono, circoscrivendone l'ambito di applicazione.
Massime di principio
- La regolare presentazione e l'accoglimento della definizione agevolata secondo le norme vigenti (L. n.197/2022 e correlati) comporta l'estinzione del giudizio tributario senza necessità di decisione di merito.
- L'inserimento dell'atto nell'elenco trasmesso dall'Agenzia (ai sensi del D.L. n.13/2023 art.40) costituisce prova dell'avvenuta definizione e può essere usato dalla Corte per dichiarare estinto il processo.
- Le spese processuali del procedimento estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa determinazione; l'estinzione per definizione non comporta automaticamente un 'vincitore' di merito.
- L'onere di versamento del contributo unificato per l'impugnazione del diniego di condono va valutato restrittivamente: si richiede solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non per ogni forma di impugnazione del diniego.
- Anche dopo l'estinzione del giudizio per definizione, le parti possono chiedere la fissazione di udienza ex art. 391 c.p.c. per ottenere eventuali pronunce integrative o per questioni procedurali residue.
- Quando si valuta la sospensione o estinzione di un giudizio per definizione agevolata, è fondamentale verificare la presenza di un diniego formale (comma 200 L. n.197/2022) e la presenza dell'atto nell'elenco trasmesso dall'Agenzia; in assenza di diniego e con iscrizione nell'elenco, l'estinzione è la conseguenza normativa.
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