Cassazione Penale, Sentenza n. 34310/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che confermava l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale per anni 2 e mesi 6 con obbligo di soggiorno e cauzione di euro 2.500. Il ricorrente deduceva violazione di legge per errata sussunzione nelle lettere b) e c) dell'art. 1 del D.lgs. n. 159/2011, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la sperequazione dei redditi familiari nonostante la produzione dei CUD del suocero e che la dedizione a reati che mettono in pericolo la salute pubblica non può fondarsi su un unico reato del 2019 vista la distanza temporale dalle precedenti condanne.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di prevenzione sia ammesso solo per violazione di legge, comprensiva della motivazione inesistente o meramente apparente. Nel caso di specie la motivazione della Corte d'appello è stata giudicata completa e congrua: sono state valorizzate le pregresse condanne, la recidiva con fatto del 2019, i collegamenti con ambienti criminali dediti allo spaccio, la professionalità nella coltivazione e le evidenze di sperequazione fra spese familiari e redditi dichiarati. La Corte ha inoltre rilevato l'assenza di atti positivi inequivocabili di ravvedimento. Perciò il provvedimento impugnato è stato confermato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 159/2011
art. 1 lettere b) e c.; art. 4; art. 10 comma 3; art. 14 comma 2-ter
L'art. 1 definisce le categorie di soggetti socialmente pericolosi (lett. b e c). L'art. 14 comma 2-ter disciplina il procedimento di riesame della pericolosita attuale. L'art. 10 comma 3 limita il ricorso per cassazione ai soli casi di violazione di legge in materia di misure di prevenzione. L'art. 4 contiene ipotesi tipiche che possono giustificare la misura. La Corte ha applicato tali norme ritenendo sussistente la dedizione abituale a delitti in materia di stupefacenti e l'assenza di segni di ravvedimento.
Codice di procedura penale
Prevede la condanna per spese processuali e la sanzione pecuniaria quando il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Corte costituzionale
Sent. 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata con riferimento all'assenza di ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria. La Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistenti ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge; non è sede per rinnovare la valutazione di merito o proporre una diversa interpretazione degli elementi probatori, salvo motivazione assente o meramente apparente.
- Per disporre misure di prevenzione personali è sufficiente la valutazione complessiva della pericolosità mediante il cumulo di precedenti penali, reati reiterati e elementi che dimostrino dedizione abituale o ottenimento di profitti illeciti per il sostentamento.
- Un reato recente, anche se isolato, può contribuire alla valutazione della persistenza della pericolosità se integrato dal quadro storico-giudiziario e dagli elementi investigativi che evidenziano connessioni con ambienti criminosi e professionalità nella commissione del reato.
- La discrepanza tra spese familiari e redditi dichiarati può essere utilizzata come indizio della percezione di proventi illeciti; tuttavia la difesa può cercare di contrastare tale indizio producendo documentazione probatoria SULLA fonte del reddito, che il giudice di merito valuterà in base alla sua congruenza.
- L'assenza di atti positivi e inequivocabili di dissociazione o ravvedimento è un elemento rilevante nella conferma delle misure di prevenzione.
- In cassazione deve essere allegata e dimostrata la sussistenza di un vizio di motivazione grave (assenza o motivazione apparente) per ottenere l'ammissione del ricorso; semplici rilievi sulla valutazione delle prove non sono sufficienti.
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