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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40399/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto tre motivi di impugnazione: 1) inosservanza di norme processuali per una presunta difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello inserito nella sentenza depositata, con particolare riferimento all'assenza iniziale della statuizione "conferma nel resto" nel testo depositato e al rischio di una riqualificazione implicita in bancarotta preferenziale; 2) violazione dell'art. 216 della legge fallimentare e degli artt. 192 e 546 c.p.p., sostenendo che era stata provata solo l'omessa tenuta o consegna delle scritture contabili (elemento materiale) ma non il dolo specifico necessario per la bancarotta fraudolenta documentale (ovvero la volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio per procurare un ingiusto profitto o arrecare danno ai creditori), per cui il fatto avrebbe dovuto essere riqualificato come bancarotta semplice; 3) inosservanza dell'art. 216, terzo comma, I. fall., per il fatto che alcune dichiarazioni dell'imputato richiamate in sentenza si riferirebbero a pagamenti preferenziali e non alla fattispecie contestata, mettendo in dubbio la fondatezza dell'imputazione originaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato richiamando il consolidato orientamento secondo cui la difformità tra dispositivo letto in udienza e quello in calce alla motivazione non comporta la nullità della sentenza quando non manchi totalmente il dispositivo, con prevalenza del dispositivo di udienza; ha indicato che la Corte di appello potrà correggere l'errore materiale ai sensi dell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto provato il dolo (anche nella forma specifica) in relazione alla sottrazione/indisponibilità delle scritture contabili, osservando che le dichiarazioni dell'imputato sui pagamenti e il riferimento al danno subito da creditori (in particolare l'erario) consentono di ritenere sussistente l'intento fraudolento; il ricorso non ha adeguatamente confutato il ragionamento motivazionale del giudice di merito. Anche il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il richiamo a possibili elementi di bancarotta preferenziale non inficia la valutazione complessiva sulla sussistenza degli elementi del reato contestato. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176), art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Usato per la presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale e richiamato come disciplina procedurale che ha regolato la mancata richiesta di discussione orale e la formulazione della requisitoria scritta.

  • decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convert. legge 25/02/2022 n.15)

    art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15

    Richiamato quale disciplina di proroga dell'efficacia delle norme processuali emergenziali sopra indicate; non incide sul merito ma sul regime procedurale applicabile.

  • legge fallimentare

    art. 216, primo comma, n. 2), I. fall.

    Distinzione interpretativa applicata dalla Corte: la prima ipotesi (sottrazione/distruzione/falsificazione) richiede dolo specifico (scopo di procurare ingiusto profitto o arrecare danno ai creditori), mentre la seconda ipotesi della stessa lettera richiede solo dolo generico (consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità rende impossibile la ricostruzione patrimoniale). La Corte ha ritenuto sussistente il dolo nella sua forma rilevante per la fattispecie contestata.

  • codice di procedura penale

    art. 192 e art. 546 cod. proc. pen.

    Articoli invocati dal ricorrente per criticare la valutazione probatoria e motivazionale; la Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze non abbiano efficacemente contestato la motivazione di merito e che non vi sia violazione di tali norme nella decisione impugnata.

  • codice di procedura penale

    art. 130, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte come base normativa che consente la correzione di errori materiali nel dispositivo da parte del giudice di merito (es. per riallineare il testo depositato al dispositivo di udienza).

Massime di principio

  • La discrepanza tra il dispositivo letto in udienza e il testo depositato non determina automaticamente la nullità della sentenza: prevale il dispositivo pronunciato in udienza e l'errore materiale può essere corretto ai sensi dell'art. 130 c.p.p.
  • In tema di bancarotta fraudolenta documentale, occorre distinguere tra le diverse ipotesi dell'art. 216 l.f.: alcune richiedono dolo specifico (intento di procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori), altre richiedono solo dolo generico (consapevolezza che la condotta rende impossibile la ricostruzione contabile). La valutazione del dolo spetta al giudice di merito e può fondarsi su elementi circostanziali come la scomparsa/indisponibilità delle scritture e i pagamenti selettivi a creditori.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale e motivato con le argomentazioni del giudice di merito: deduzioni generiche o non correlate alla motivazione impugnata sono destinate a essere ritenute inammissibili o manifestamente infondate.
  • Riferimenti a fatti che potrebbero suggerire una diversa qualificazione (es. pagamenti preferenziali) non invalidano di per sé una motivazione che abbia adeguatamente dimostrato gli elementi costitutivi del reato originariamente contestato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni economiche come il versamento alla Cassa delle ammende se non emergono profili che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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