Sentenza n. 806/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - della determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 29.7.2025, adottata dal dirigente del Settore "Attività Produttive - SUAP" del Comune di Siracusa, con cui è stata concessa l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) alla controinteressata, per l'esercizio dell'attività di "Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, ferro e cemento", in -OMISSIS-, -OMISSIS- (foglio -OMISSIS-); - della determina dirigenziale n. -OMISSIS- del 21.7.2025, adottata dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa in favore della controinteressata, per autorizzazione allo "scarico di acque reflue", "emissioni in atmosfera" e in materia di "impatto acustico"; - del parere favorevole relativo allo "scarico di acque reflue", rilasciato dal Comune di Siracusa, prot. -OMISSIS- del 12.6.2025, conosciuto in uno alla determina dirigenziale n. -OMISSIS-del 21.7.2025, in data 5.8.2025; - del parere favorevole relativo alle "emissioni in atmosfera" rilasciato dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa prot. gen. -OMISSIS- del 28.5.2025, conosciuti in uno alla determina dirigenziale n. -OMISSIS-del 21.7.2025, in data 5.8.2025; - di tutte le dichiarazioni adottate dal tecnico abilitato della controinteressata, allegate all'istanza di AUA, compresa la Segnalazione certificata di Agibilità a firma del tecnico abilitato incaricato dalla controinteressata e di ogni altro atto istruttorio ed endo-procedimentale, benché sconosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione Unica Ambientale e relativi provvedimenti autorizzativi per scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera e impatto acustico, concernenti un'attività di fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, ferro e cemento
Esito
La controversia
Il ricorrente, usufruttuario e residente in un immobile confinante, impugnava l'AUA rilasciata alla società controinteressata e gli atti presupposti, deducendo l'illegittimità dell'autorizzazione perché il capannone produttivo non sarebbe stato compreso nella concessione edilizia in sanatoria, che lo avrebbe espressamente escluso per inidoneità statica, né nella segnalazione certificata di agibilità validamente considerabile. Deduceva quindi eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti di fatto, per l'acritico recepimento delle dichiarazioni del tecnico della società da parte delle amministrazioni. Contestava inoltre l'omesso controllo dell'impatto acustico e la mancata esecuzione della prescritta nuova misurazione acustica durante l'esercizio a pieno regime, lamentando immissioni sonore intollerabili e la violazione della disciplina in materia di documentazione previsionale di impatto acustico. Chiedeva anche l'acquisizione del fascicolo procedimentale e una verificazione sui limiti acustici. La controinteressata eccepiva il difetto originario di interesse a ricorrere, sostenendo che l'immobile del ricorrente sarebbe stato abusivo e oggetto di istanza di condono.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa aveva annullato in autotutela il proprio provvedimento del 21 luglio 2025 e il Comune di Siracusa aveva successivamente annullato in autotutela l'AUA del 29 luglio 2025. Il Collegio ha escluso la carenza originaria di interesse a ricorrere: al momento della proposizione del ricorso l'annullamento del Libero Consorzio non era ancora stato comunicato al ricorrente e, comunque, l'annullamento comunale era intervenuto solo successivamente. Ai fini della soccombenza virtuale, il TAR ha rilevato che il ritiro in autotutela dimostrava l'effettiva illegittimità dei provvedimenti impugnati, indipendentemente dalle ragioni del ritiro e dal nesso causale con il ricorso. È stata ritenuta irrilevante la qualificazione dell'errore nella segnalazione certificata di agibilità come mero refuso, poiché l'errore aveva prodotto un effetto invalidante, riconosciuto dall'amministrazione con l'annullamento. È stata inoltre respinta la tesi secondo cui la pendenza di un'istanza di condono avrebbe privato il ricorrente di tutela: finché non intervenga il diniego della sanatoria, la posizione del richiedente non può essere considerata contra ius e immeritevole di tutela. Nonostante tali rilievi, le spese sono state integralmente compensate, in ragione del comportamento collaborativo delle amministrazioni, dell'esercizio dell'autotutela, della complessità e dell'elevata discrezionalità dei procedimenti ambientali e della non pretestuosità delle difese della controinteressata.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
La sopravvenuta eliminazione degli atti impugnati, con soddisfazione sostanziale della pretesa azionata, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 35 c.p.a.
improcedibilità della domanda
La controinteressata aveva chiesto la dichiarazione di improcedibilità, ma il Collegio ha ritenuto applicabile la cessazione della materia del contendere per il venir meno degli atti impugnati.
art. 85 c.p.a.
forme di cui all’art. 85 c.p.a.
Richiamato dalla controinteressata quanto alle modalità di definizione della sopravvenuta situazione processuale.
legge 447/1995
le domande di rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative dovrebbero contenere una documentazione di previsione di impatto acustico
Richiamata dal ricorrente per sostenere la necessità della documentazione previsionale di impatto acustico; la sentenza non decide nel merito specifico di tale censura, essendo cessata la materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta eliminazione, in autotutela, di tutti gli atti impugnati determina la cessazione della materia del contendere quando viene meno l'oggetto della controversia e la pretesa sostanziale del ricorrente risulta soddisfatta.
- L'interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione della domanda; l'annullamento in autotutela intervenuto prima del deposito del ricorso, ma comunicato al ricorrente solo successivamente, non esclude di per sé l'interesse originario ad agire.
- Ai fini della soccombenza virtuale, l'annullamento in autotutela degli atti impugnati costituisce elemento idoneo a dimostrarne l'illegittimità, anche quando non siano chiarite le ragioni del ritiro o il nesso causale tra il ricorso e l'iniziativa amministrativa.
- La qualificazione dell'errore contenuto nella documentazione posta a base di un'autorizzazione come mero refuso è irrilevante quando l'errore abbia prodotto un effetto invalidante e sia stato riconosciuto dall'amministrazione mediante annullamento in autotutela.
- La pendenza di un'istanza di sanatoria o condono non rende automaticamente contra ius e priva di tutela la posizione del soggetto interessato, finché l'amministrazione non abbia adottato un diniego della domanda di regolarizzazione.
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