Cassazione Civile, Ordinanza n. 07932/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Una risparmiatrice aveva agito contro l'intermediario chiedendo il risarcimento dei danni per investimenti in titoli obbligazionari esteri e ad alto rischio (Argentina, Cirio e Finmek), deducendo l'inadempimento della banca agli obblighi di diligenza, correttezza e informazione previsti dalla disciplina dei servizi di investimento. Il tribunale aveva ritenuto prescritte le domande relative ad alcuni titoli e aveva rigettato le altre; la corte d'appello aveva invece accolto parzialmente il gravame, condannando la banca al risarcimento per gli acquisti Cirio e Finmek. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli obblighi informativi ex art. 21 TUF e art. 28 Reg. Consob, lamentando che la corte territoriale avesse preteso una specifica informazione sull'adeguatezza dell'operazione al profilo dell'investitore senza base normativa; violazione delle norme processuali sulla prova, contestando la mancata ammissione di prova testimoniale ritenuta genericamente formulata; violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova e sul nesso causale, sostenendo che fosse errata l'attribuzione alla banca dell'onere probatorio e chiedendo anche la rimessione alle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la disciplina previgente del TUF e del regolamento Consob imponeva all'intermediario obblighi informativi ampi e personalizzati, comprensivi della necessità di fornire al cliente informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, nonché di segnalare l'inadeguatezza dell'investimento in modo idoneo a consentire una scelta consapevole. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la valutazione di genericità e superfluità della prova testimoniale è apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione in assenza di errori di diritto o vizi logici, oltre che perché i capitoli erano anche ritenuti irrilevanti. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, ribadendo che, nei giudizi di responsabilità dell'intermediario finanziario, l'investitore deve allegare l'inadempimento, provare il danno e il nesso causale, mentre la banca deve dimostrare l'esatto adempimento e la specifica diligenza richiesta; l'omessa informazione può operare come fattore di disorientamento del risparmiatore e fondare una presunzione di causalità, superabile solo con prova contraria adeguata, non con il mero richiamo alla generica propensione al rischio o a investimenti pregressi. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.)
impone all'intermediario obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione verso l'investitore, sia nella fase precontrattuale sia in quella esecutiva del rapporto di investimento
art. 23, comma 6, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.)
pone a carico dell'intermediario la prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di aver correttamente adempiuto agli obblighi informativi
art. 28 Regolamento Consob n. 11522 del 1998
richiede che l'intermediario fornisca informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, in modo comprensibile e personalizzato
art. 29 Regolamento Consob n. 11522 del 1998
disciplina la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione rispetto al profilo del cliente; la segnalazione può essere anche orale e non richiede una forma scritta del contenuto motivazionale
art. 244 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare il giudizio di genericità della prova testimoniale
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che il suo regime va coordinato con quello speciale dell'intermediazione finanziaria
art. 1223 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel motivo sul nesso causale e sulla quantificazione del danno
art. 1175 c.c.
richiamato originariamente dall'attrice per dedurre la violazione dei doveri di correttezza nell'adempimento
art. 1776 cod. civ.
richiamato originariamente dall'attrice; nel testo appare come riferimento ai criteri di diligenza, ma la Corte non ne sviluppa autonomamente il contenuto
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato quanto alla trattazione camerale e al deposito di memorie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di porre a carico della ricorrente, in caso di rigetto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Negli ordini di investimento eseguiti prima della disciplina MiFID, gli obblighi informativi dell'intermediario ex art. 21 TUF e artt. 28-29 Reg. Consob 11522/1998 sono ampi e personalizzati: la banca deve fornire al cliente informazioni specifiche e comprensibili sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del titolo, non limitarsi a formule standard o generiche.
- La segnalazione di inadeguatezza non esaurisce gli obblighi informativi, ma si inserisce nel più ampio dovere di informazione attiva e di trasparenza verso il cliente; essa non richiede una forma scritta del contenuto motivazionale, essendo sufficiente che il cliente sia effettivamente avvertito in modo idoneo a comprendere il rischio.
- In tema di responsabilità dell'intermediario finanziario, l'investitore deve allegare l'inadempimento, provare il danno e il nesso causale; l'intermediario deve invece provare l'esatto adempimento e la specifica diligenza richiesta dalla normativa di settore.
- L'omessa o insufficiente informazione da parte della banca può costituire un fattore di disorientamento del risparmiatore e fondare una presunzione di nesso causale tra inadempimento e danno; la prova contraria della banca non può risolversi nel mero richiamo alla generica propensione al rischio o a precedenti investimenti speculativi.
- Il giudizio di genericità o superfluità della prova testimoniale è valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'errore di diritto o dell'illogicità manifesta.
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