Sentenza n. 100/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l’accertamento, dell’obbligo dell’amministrazione resistente di provvedere sulla domanda di emissione del parere di compatibilità con i livelli essenziali di assistenza ed il fabbisogno regionale ex art. 8, comma 4, lett. b) del Regolamento Attuativo della L.R. 24/2008 ai fini dell’attivazione del procedimento volto a conseguire il provvedimento di accreditamento per n. 60 prestazioni ADI, presentata dalla società DMC in data 14.10.2024, previa declaratoria di illegittimità del silenzio della p.a., con conseguente condanna dell’amministrazione a provvedere, entro il termine di cui all’art. 117, comma 2, cpa, in relazione alla suindicata istanza, mediante l’adozione del provvedimento richiesto ovvero, in alternativa, nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse non possibile la condanna al provvedimento richiesto, mediante l’adozione di provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza sull'istanza del 14 ottobre 2024 volta a ottenere il parere di compatibilità con i livelli essenziali di assistenza e il fabbisogno regionale, funzionale all'accreditamento per 60 prestazioni ADI
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza sull'istanza diretta a ottenere il parere di compatibilità con i livelli essenziali di assistenza e il fabbisogno regionale, necessario per l'attivazione del procedimento di accreditamento. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione a provvedere, mediante l'adozione del provvedimento richiesto o, in subordine, di un provvedimento espresso. L'amministrazione resistente ha sostenuto che i termini di conclusione del procedimento avessero natura ordinatoria e non perentoria e che, pertanto, non si fosse formato un silenzio-inadempimento; ha inoltre comunicato che, nelle more del giudizio, con nota del 14 aprile 2025, le attività richieste non risultavano compatibili con i livelli di assistenza e con il fabbisogno regionale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Nelle more del giudizio, l'amministrazione ha adottato il provvedimento richiesto, sebbene di contenuto negativo, superando così il silenzio oggetto di impugnazione. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito la legittimità del provvedimento negativo né ha accertato se il silenzio fosse originariamente illegittimo. Le spese sono state compensate, poiché il termine invocato dalla ricorrente non era perentorio nel senso prospettato e il tempo impiegato dall'amministrazione non è stato ritenuto abnorme, anche considerando l'ingente mole di procedimenti pendenti presso l'azienda sanitaria.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
termine di cui all’art. 117, comma 2, c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione e il termine entro cui l'amministrazione deve provvedere; nel caso concreto, il giudizio è divenuto improcedibile perché l'amministrazione ha adottato un provvedimento espresso nelle more.
art. 8, comma 4, lett. b), Regolamento attuativo della L.R. 24/2008
parere di compatibilità con i livelli essenziali di assistenza ed il fabbisogno regionale
Individua il parere richiesto dalla struttura sanitaria quale presupposto del procedimento volto all'accreditamento; il testo non consente di ricostruire ulteriori profili interpretativi.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili; il dispositivo concreto è la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non esplicita uno specifico ulteriore profilo interpretativo.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento espresso sulla domanda dell'interessato, anche se di contenuto negativo.
- L'adozione di un provvedimento espresso nelle more del giudizio sul silenzio non determina, di per sé, l'accoglimento della pretesa sostanziale dell'interessato: essa supera l'inerzia e rende improcedibile l'azione sul silenzio, restando distinta l'eventuale impugnazione del provvedimento negativo.
- Ai fini della regolazione delle spese, la natura non perentoria del termine procedimentale e l'assenza di un ritardo abnorme possono giustificare la compensazione delle spese, anche in presenza di un ricorso contro il silenzio.
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