Sentenza del 18/03/2019 n. 1600 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ricorso avverso avviso di accertamento alla società - Amministratore di fatto - Ricorso proposto in proprio - Legittimazione attiva - Non sussiste - Inammissibilità del ricorso - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva. L’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta dalla società, tramite il soggetto legittimato a rappresentarla, e non dal contribuente personalmente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’avviso di accertamento era stato emesso nei confronti della società, ma il ricorso è stato presentato personalmente dal contribuente e non in qualità di legale rappresentante della società destinataria dell’atto. La mera attribuzione, nella notifica, della qualità di amministratore di fatto non conferisce al contribuente una legittimazione autonoma a impugnare in proprio un atto intestato alla società.
Norme richiamate
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10
La legittimazione processuale nel processo tributario spetta al soggetto destinatario dell’atto impugnato o a chi lo rappresenta validamente. Pertanto, se l’avviso di accertamento è intestato alla società, l’impugnazione deve essere proposta dalla società e non, in proprio, dalla persona fisica indicata come amministratore di fatto.
Massime di principio
- La legittimazione a impugnare un atto tributario spetta normalmente al soggetto al quale l’atto è intestato e direttamente riferibile.
- L’amministratore di fatto, se non agisce formalmente quale rappresentante della società destinataria dell’accertamento, non può impugnare in proprio l’atto emesso contro la società.
- La notifica dell’atto a una persona fisica o l’indicazione della sua qualità di amministratore di fatto non trasforma automaticamente l’obbligazione tributaria societaria in un’obbligazione personale né attribuisce una legittimazione autonoma.
- Prima di proporre ricorso occorre verificare con precisione il destinatario dell’atto, la qualità in cui si agisce e i poteri di rappresentanza, poiché il difetto di legittimazione può comportare l’inammissibilità senza esame del merito.
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