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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32052/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda proposta in rito sommario da una società utilizzatrice di energia elettrica nei confronti del proprio fornitore per ottenere il rimborso dell'addizionale provinciale pagata sulle forniture di energia per gli anni 2010 e 2011. La società attrice sosteneva che la disciplina interna istitutiva dell'addizionale alle accise fosse incompatibile con la direttiva 2008/118/CE, perché prevedeva un prelievo privo di una specifica finalità individuata dal legislatore nazionale. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda e la Corte d'appello di Roma, riconosciuta la prescrizione solo per una parte dei pagamenti più risalenti, riduceva l'importo dovuto. La società fornitrice proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) insussistenza dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; 2) erronea esclusione della finalità specifica dell'addizionale e richiesta, in subordine, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; 3) contestazione del potere del giudice interno di disapplicare la norma nazionale e affermazione della compatibilità con il diritto unionale almeno fino al 31 marzo 2010, con ulteriore richiesta di rinvio pregiudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto i motivi infondati, richiamando la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come modificato, e la conseguente giurisprudenza di legittimità formatasi nel 2025 su una vicenda sovrapponibile. Ha quindi confermato, con correzione della motivazione della sentenza impugnata, la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto alla ripetizione dell'indebito nei limiti non prescritti. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti; è stata inoltre attestata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dal ricorrente per negare la sussistenza dell'indebito oggettivo; il ricorso è stato tuttavia ritenuto infondato alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla debenza dell'addizionale provinciale

  • art. 6, comma 1, d.l. n. 511 del 1988

    norma istitutiva dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica, poi dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte richiamata

  • art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE

    richiamata per sostenere la incompatibilità del tributo interno con il diritto unionale; il ricorso è stato rigettato

  • art. 54 L. 8 giugno 1990 n. 142

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla finalità del prelievo

  • art. 149 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla finalità del prelievo

  • art. 19 TUEL

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla finalità del prelievo

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    dedotto quale parametro della violazione/falsa applicazione di legge nei tre motivi di ricorso

  • art. 267 TFUE

    invocato per sollecitare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

  • art. 19, paragrafo 3, lettera b), TUE

    invocato per sollecitare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

  • art. 4, comma 3, TUE

    richiamato nel terzo motivo in tema di compatibilità tra diritto interno e diritto unionale

  • art. 288 TFUE

    richiamato nel terzo motivo in tema di effetti e vincolatività del diritto unionale

  • art. 11 Cost.

    richiamato nel terzo motivo in relazione al rapporto tra ordinamento interno e diritto UE

  • art. 117 Cost.

    richiamato nel terzo motivo in relazione al rapporto tra ordinamento interno e diritto UE

  • art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.

    utilizzato per richiamare integralmente la motivazione di precedenti pronunce della Corte

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per attestare il presupposto dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore

  • Corte cost. n. 43 del 15 aprile 2025

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come sostituito

  • Cass. nn. 13740, 13742, 16992, 16993, 17642, 17643, 24928, 24929, 28517, 28518, 28527 del 2025

    precedenti conformi richiamati per relationem a sostegno del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Quando una questione di ripetizione di somme versate a titolo di addizionale sull'energia elettrica è già stata risolta da un sopravvenuto intervento della Corte costituzionale e da un orientamento consolidato di legittimità, il ricorso per cassazione volto a contestare l'indebito e la compatibilità eurounitaria del prelievo deve essere rigettato se non introduce argomenti nuovi idonei a superare tale assetto.
  • Il richiamo alla disciplina unionale e la richiesta di rinvio pregiudiziale non impongono alla Corte di cassazione di investire la Corte di giustizia quando la controversia risulti già definita da una pronuncia di illegittimità costituzionale e da precedenti di legittimità conformi, essendo sufficiente il coordinamento tra diritto interno e diritto UE alla luce del quadro sopravvenuto.
  • In presenza di una domanda di ripetizione di indebito relativa a un tributo o addizionale illegittima, la questione dell'an debeatur può essere superata dalla declaratoria di illegittimità della norma istitutiva; resta poi ferma la verifica delle eventuali eccezioni di prescrizione per i singoli pagamenti.
  • In sede di legittimità, la Corte può rigettare il ricorso facendo integrale richiamo alla motivazione di propri precedenti, quando la controversia sia sovrapponibile e non vi siano elementi per discostarsene.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileBancario e finanziarioTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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