Sentenza n. 1127/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 181/2025 del Tribunale di Forlì, pubblicata il 26/06/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile passata in giudicato limitatamente alle spese legali liquidate
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese legali)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 181/2025 del Tribunale di Forlì, limitatamente alle spese legali liquidate dal giudice ordinario. La sentenza risultava passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della pronuncia. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza del ricorrente, dovrà intervenire il commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario delegato, entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e prevedere, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato contiene una statuizione di condanna al pagamento di spese legali e l'Amministrazione non vi adempie dopo la notificazione utile alla decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il creditore può agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione coattiva della condanna.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la perdurante inerzia dell'Amministrazione, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva esecuzione sostitutiva, attivabile su istanza della parte.
- Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'Amministrazione inadempiente secondo il principio di soccombenza, anche quando la controversia presenti attività difensiva limitata e carattere seriale.
Come è indicizzato
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