Cassazione Penale, Ordinanza n. 04968/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia all'impugnazione intervenuta prima della decisione e, conseguentemente, ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.; ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia di condanna di merito, come confermata dalla Corte di appello, non è stata riesaminata nel merito.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur rideterminando il trattamento sanzionatorio, aveva confermato nel resto la condanna per tentato furto aggravato e recidiva. Prima della decisione, il difensore munito di procura speciale ha trasmesso via PEC una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, sottoscritta anche dall'assistito. La Corte ha quindi rilevato la rinuncia e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99, comma 4, c.p.
richiamato quale base della recidiva contestata e confermata in appello
art. 56 c.p.
richiamato per la qualificazione del fatto come tentativo
art. 624 c.p.
richiamato quale norma incriminatrice del furto
art. 625, comma 1, n. 2, c.p.
richiamato quale aggravante del furto
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
richiamato come causa dell'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia all'impugnazione
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, quando validamente sottoscritta dall'imputato e comunicata dal difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando sopravviene una rinuncia all'impugnazione prima della decisione, la Corte non esamina il merito dei motivi e definisce il procedimento con declaratoria di inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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