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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27140/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per danneggiamento aggravato. Esponeva quattro motivi: 1) vizio di motivazione per mancata autonoma valutazione del compendio probatorio da parte della Corte d'Appello (si sarebbe limitata a richiamare la motivazione del primo grado); 2) nullità per presunta mancata notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore, in violazione dell'art. 601 c.p.p.; 3) erronea applicazione degli artt. 187, commi 1 e 2, 125 e 442 c.p.p. e motivazione illogica riguardo alle presunte contraddizioni nelle dichiarazioni dei testi Recchia Davide e Martire Carmine e carenza di motivazione circa la sussistenza della violenza e della minaccia; 4) violazione dell'art. 62-bis c.p. per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e carenza motivazionale al riguardo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato tutti e quattro i motivi: 1) primo motivo ritenuto generico e inammissibile; è stato richiamato il principio della "doppia conforme" che legittima il richiamo alla motivazione di primo grado nell'appello; 2) secondo motivo manifestamente infondato perché gli atti dimostrano la regolare notificazione del decreto di citazione al difensore Avv. Roberta Amendola e la nullità, se non dedotta entro la deliberazione della sentenza in appello, non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione; 3) terzo motivo inammissibile perché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'assenza di contraddizione tra i testi e la sussistenza della violenza e delle minacce; 4) quarto motivo inammissibile perché il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con riferimento alla "pesantissima biografia penale" dell'imputato e alla gravità della condotta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen.

    La nullità per mancata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello va dedotta entro la deliberazione della sentenza in quello stesso grado; se sollevata per la prima volta in Cassazione è inammissibile

  • art. 187 cod. proc. pen. (commi 1 e 2)

    Norme richiamate dal ricorrente in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei testi; la Corte ha ritenuto che siano state correttamente applicate e che la motivazione non presenti contraddizioni

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla valutazione della prova testimoniale e alla valutazione logica della stessa; la Corte ha ritenuto coerente la valutazione delle dichiarazioni dei testimoni

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione complessiva delle prove; interpretata come correttamente osservata dalla Corte territoriale nell'aver tratto deduzioni logiche dai resoconti dei testimoni

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte d'Appello ha motivato il diniego in relazione alla grave biografia criminale del condannato e alla pericolosità della condotta

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'assoggettamento del ricorrente alle spese del procedimento in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte

  • Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019 (giurisprudenza)

    Principio della "doppia conforme": la sentenza di appello può saldarsi con quella di primo grado tramite richiami e adottare gli stessi criteri valutativi, formando un unico corpo decisionale ai fini del controllo di legittimità

  • Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui il termine ultimo per dedurre la nullità derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello è la deliberazione della sentenza nello stesso grado

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000

    Consentito disporre, in mancanza di colpa grave del ricorrente, il versamento di una somma equitativa alla cassa delle ammende; applicato per l'importo di euro 3.000,00

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione va dedotto in modo specifico: censure generiche sono inammissibili; nelle "doppie conformi" l'appello può legittimamente richiamare la motivazione di primo grado
  • La nullità per mancata notificazione dell'avviso di udienza in appello deve essere dedotta entro la deliberazione della sentenza in quello stesso grado; sollevarla per la prima volta in Cassazione rende il motivo inammissibile
  • Contraddizioni tra testimonianze devono essere valutate nel loro complesso: se la Corte motiva che le dichiarazioni sono compatibili e le deduzioni sono logiche, la censura sulla loro presunta discordanza difficilmente supera il vaglio di legittimità
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione: la gravità della condotta e la precedente biografia criminale legittimano il rigetto se adeguatamente esplicitati
  • Presentare nuovi rilievi o dedurre nullità proceduralmente rilevabili ma non tempestivamente eccepite espone al rischio di inammissibilità in sede di legittimità
  • La Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a somme a titolo di ammenda equitativa se il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile, salvo che non emerga colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

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