Cassazione Penale, Sentenza n. 17815/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di merito che la riteneva amministratrice di fatto della GMC s.r.l. e amministratrice di diritto della MAPE s.r.l., contestandole reati relativi alla bancarotta (distrattiva e aggravamento del dissesto) e alla falsificazione dei bilanci (capo a3). I motivi di cassazione sono tre: 1) equivocata qualificazione come amministratrice di fatto (la difesa sostiene fosse mero contabile senza poteri decisionali); 2) violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (in particolare mancata escussione del curatore fallimentare) dopo l'overturning in appello; 3) vizio di motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza (art. 521 c.p.p.), poiché la contestazione della falsificazione del bilancio non indicherebbe il nesso causale con il dissesto e il dissesto sarebbe dipeso dall'omesso pagamento di imposte e non dalla falsificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo infondato. Ha confermato i principi applicati dalla Corte di appello: la valutazione complessiva degli indici probatori (dichiarazioni dei testi, corrispondenza e-mail, ruolo nei rapporti con consulenti e acquisizione quote/nomina in MAPE) supporta la qualificazione di amministratrice di fatto e la responsabilità penale connessa; la rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 comma 3-bis c.p.p. non era dovuta alla luce della riforma operata dal d.lgs. n.150/2022 e, comunque, la prova orale reclamata non risultava decisiva; l'imputazione nel capo a3) non era indeterminata al punto da ledere il diritto di difesa e consentiva il riferimento all'art. 2621 c.c. (bancarotta impropria da reato societario), sicché non è ravvisata violazione degli artt. 521/522 c.p.p. Nel complesso la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte territoriale e la motivazione, respingendo le doglianze difensive.
Norme richiamate
art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi ammissibili nei limiti invocati
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
La Corte ha applicato la versione novellata dal d.lgs. n.150/2022: l'obbligo di rinnovare le prove dichiarative è circoscritto alle prove assunte nel dibattimento ovvero a integrazioni disposte nel giudizio abbreviato; perciò non era obbligatoria la rinnovazione richiesta dalla difesa
Ha modificato l'art. 603 c.p.p.; la Corte ne ha ritenuto legittima l'applicazione anche in relazione al parametro intertemporale, richiamando giurisprudenza sulle successioni di norme processuali
Ricordato per il principio di equiparazione dell'amministratore di fatto all'amministratore di diritto (esteso in giurisprudenza anche alla responsabilità penale per reati fallimentari): si valuta la funzione concreta esercitata, non la qualifica formale
Richiamato quale radice normativa del reato societario (falsificazione di bilanci) utilizzata nella configurazione della bancarotta impropria da reato societario
art. 223 n. 1 legge fallimentare
Richiamato nella contestazione a3) come norma di riferimento per i profili di responsabilità fallimentare collegati alla falsificazione dei bilanci
art. 521 e art. 522 cod. proc. pen.
Richiamati in tema di corrispondenza tra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto che la formulazione contestuale consentisse all'imputata di comprendere l'accusa e di difendersi
art. 27, comma 2 Cost.; art. 117 Cost.; art. 6 CEDU
Invocate dalla difesa in relazione al diritto di difesa e all'accesso a un giusto processo; la Corte ha ritenuto infondate le censure costituzionali e convenzionali rilevando la coerenza con la giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU
Richiamata in quanto norma originaria che aveva introdotto l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha distinto l'ambito di applicazione della versione originaria rispetto alla versione modificata dal d.lgs. n.150/2022
Massime di principio
- Per identificare un "amministratore di fatto" il giudice privilegia l'analisi funzionale: conta l'esercizio concreto delle funzioni gestorie (deleghe operative, rapporti con consulenti, decisioni sul personale, trasferimento attività, corrispondenze e-mail, acquisizione di quote) più della qualifica formale.
- La responsabilità penale dell'amministratore di fatto è autonoma e può coprire l'intera gamma di doveri dell'amministratore di diritto quando emerga una gestione concreta continuativa e significativa.
- Dopo il d.lgs. n.150/2022 l'obbligo di rinnovare in appello le prove dichiarative emerse in primo grado è limitato: l'obbligo sussiste principalmente per le prove assunte nel dibattimento o per integrazioni specifiche nel giudizio abbreviato; pertanto la mancata rinnovazione non è automaticamente viziabile.
- La genericità formale dell'imputazione può non determinare nullità se consente all'imputato di comprendere il senso dell'accusa e difendersi; la contestazione di indeterminatezza va eccepita tempestivamente (art. 491 c.p.p.) e trova limiti nell'opzione per il rito abbreviato.
- Nel giudizio su falsificazione di bilanci e bancarotta impropria è essenziale dimostrare il nesso causale fra la manipolazione contabile e il dissesto, ma la giurisprudenza ammette che la prosecuzione dell'attività senza rifinanziamento o liquidazione e l'omissione di versamenti possano configurare aggravamento del dissesto anche se coesistenti varie cause.
- Chi difende soggetti con ruoli contabili ma non formali ruoli gestori deve produrre elementi che smentiscano la continuità e la concretezza del potere decisionale (es. deleghe, scarsa autonomia, esclusione da decisioni strategiche) e non limitarsi a singole dichiarazioni contraddittorie.
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