Sentenza del 07/07/2020 n. 481 - Comm. Trib. Prov. Torino
La cartella di pagamento che segue un autonomo atto impositivo non necessita di specifiche motivazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente impugnava la cartella di pagamento lamentando l'assenza di specifiche motivazioni nella cartella stessa e contestando la regolarità della documentazione prodotta dall'Ufficio (in particolare la mancata produzione dell'originale della cartella notificata). La questione centrale era se la cartella, quale atto successivo a un autonomo atto impositivo (es. invito di pagamento per il contributo unificato ex art. 248 d.P.R. 115/2002), debba riportare nuovamente le motivazioni dell'atto impositivo e quale sia l'onere probatorio a carico dell'Ufficio in giudizio.
La decisione
il giudice ha ritenuto che la cartella di pagamento, essendo la fase successiva di un autonomo atto impositivo regolarmente notificato (es. avviso di accertamento o di liquidazione), non necessita di ripetere specifiche motivazioni. Inoltre l'Ufficio non è tenuto a depositare in giudizio l'originale della cartella notificata (che è consegnata al debitore in un unico esemplare ai sensi degli artt. 26 e 60 d.P.R. 600/1973). L'onere probatorio dell'Ufficio risulta assolto con la produzione dell'estratto di ruolo allegato alla relata di notifica.
Norme richiamate
d.P.R. 115/2002
l'art. 248 qualifica l'invito di pagamento relativo al contributo unificato come atto impositivo (avviso di accertamento o di liquidazione) che, una volta regolarmente notificato e nonpagato, legittima la formazione del ruolo e la successiva cartella; la cartella è considerata fase esecutiva di quell'atto e non necessita di ripetere le motivazioni
d.P.R. 600/1973
le norme regolano le modalità di notifica e la consegna in un unico esemplare di determinati atti tributari; perciò l'Ufficio non è obbligato a depositare in giudizio l'originale della cartella che è stato consegnato al debitore
Massime di principio
- La cartella di pagamento emessa dopo un atto impositivo regolarmente notificato non deve ripetere in dettaglio le motivazioni del precedente atto impositivo: è fase esecutiva dell'atto impositivo autonomo.
- In giudizio l'Amministrazione fiscale assolve l'onere probatorio relativo alla regolarità della cartella mediante l'estratto di ruolo unito alla relata di notifica; non è sempre necessario depositare l'originale consegnato al debitore.
- Il contribuente che intende contestare la carenza di motivazione deve, per primaria efficacia, impugnare l'atto impositivo originario (es. avviso di accertamento/liquidazione) nei termini e con le modalità previste; eccepire solo la cartella come priva di motivazione ha scarse probabilità di successo se l'atto impositivo è regolare.
- Controllare sempre la regolarità formale della notifica (relata, data, modalità): difetti di notifica possono rendere inefficace la cartella e spostare l'onere probatorio sull'Ufficio.
- Se si sospetta che l'atto impositivo originario non sia mai stato validamente notificato o che manchi materiale probatorio essenziale, il contribuente deve richiedere e valutare l'intera documentazione (atto impositivo, relata, estratto di ruolo) e, se necessario, dedurne l'impugnazione nei termini processuali.
- La produzione in giudizio dell'estratto di ruolo è fondamentale per l'Ufficio; il contribuente deve dimostrare, con elementi concreti, l'irregolarità sostanziale o formale dell'atto impositivo per scalfire la presunzione di correttezza della procedura di riscossione.
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