Cassazione Civile, Ordinanza n. 35908/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da riprese fiscali per l'anno d'imposta 2006, relative a indebita detrazione IVA per operazioni ritenute inesistenti, oltre che a IRES, IRAP e maggiori ricavi, nei confronti di una società poi incorporata dalla ricorrente. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente; la CTR aveva poi respinto l'appello ritenendolo tardivo e, comunque, infondato, e aveva anche escluso la definibilità della lite ai sensi del d.l. n. 98 del 2011, ritenendo inammissibile l'impugnazione del diniego di condono proposta davanti ad essa. In cassazione la società ha proposto sette motivi: i primi due contestavano la declaratoria di tardività dell'appello e l'effetto sospensivo/interruttivo derivante dall'istanza di definizione agevolata, invocando l'art. 16 della l. n. 289 del 2002, l'art. 39 del d.l. n. 98 del 2011 e gli artt. 24 e 111 Cost.; il terzo denunciava violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.; il quarto e il quinto censuravano la violazione degli artt. 7 l. n. 212 del 2000 e 3 l. n. 241 del 1990; il sesto riguardava l'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972; il settimo mirava alla sentenza di primo grado. La Corte ha però ritenuto preliminarmente valida la procura anche se conferita congiuntamente a un difensore non abilitato, poiché l'avvocato abilitato aveva sottoscritto il ricorso e fatto proprio l'atto. Ha quindi dichiarato inammissibili i motivi terzo, quarto, quinto e sesto perché cumulativi, diretti contro il merito nonostante la CTR avesse deciso in rito con inammissibilità per tardività, e ha dichiarato inammissibile il settimo perché rivolto contro la sentenza di primo grado. Quanto ai primi due motivi, li ha reputati inammissibili per cumulo indiscriminato di censure e comunque infondati: ha chiarito che la definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 richiamava l'art. 16 l. n. 289 del 2002, compreso il comma 8 sull'impugnazione congiunta del diniego, ma la domanda era stata presentata dopo la scadenza del 31 marzo 2012, termine di decadenza sostanziale non prorogabile ex art. 155, comma 5, c.p.c.; di conseguenza l'istanza era ab origine inammissibile e non produceva effetti sospensivi, con conseguente tardività dell'appello correttamente rilevata dalla CTR. La questione sulla riconducibilità della lite tra quelle definibili è rimasta assorbita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'istanza di definizione agevolata era stata presentata oltre il termine decadenziale del 31 marzo 2012, termine sostanziale non soggetto alla proroga dei termini processuali, e quindi inammissibile fin dall'origine; per questo non operava la sospensione dei termini per impugnare e l'appello era tardivo. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetti strutturali di formulazione e per difetto di interesse, oppure perché diretti contro la sentenza di primo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 16 l. n. 289 del 2002
richiamato dalla disciplina speciale sulla definizione agevolata delle liti fiscali; il comma 8 consente l'impugnazione della sentenza unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica, ma solo se l'istanza è tempestiva e ammissibile
art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011
liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro pendenti alla data del 31 dicembre 2011; domanda entro il 31 marzo 2012; sospensione dei termini fino al 30 giugno 2012
la norma consente la definizione agevolata delle liti pendenti entro il limite di valore; il richiamo all'art. 16 l. n. 289 del 2002 opera con le specificazioni dello stesso comma 12
art. 155, comma 5, c.p.c.
la proroga al giorno seguente non si applica ai termini di natura sostanziale, ma solo a quelli processuali
art. 2969 c.c.
il termine decadenziale in materia con profili pubblicistici e sottratta alla disponibilità delle parti è rilevabile d'ufficio
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
viene richiamato come base formale dei motivi, ma la Corte rileva l'inammissibilità quando le censure cumulano indistintamente violazioni di legge, vizi processuali e motivazionali
art. 115 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate, ma il motivo è dichiarato inammissibile per cumulo e difetto di interesse
art. 116 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate, ma il motivo è dichiarato inammissibile per cumulo e difetto di interesse
art. 2697 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità
art. 7 l. n. 212 del 2000
richiamato nei motivi quarto e quinto, ma le censure sono dichiarate inammissibili
art. 3, comma 1, l. n. 241 del 1990
richiamato nei motivi quarto e quinto, ma le censure sono dichiarate inammissibili
art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel sesto motivo, dichiarato inammissibile
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel sesto motivo, dichiarato inammissibile
art. 24 Cost.
richiamato per sostenere la lesione del diritto di difesa, ma la censura è respinta
art. 111 Cost.
richiamato per sostenere la lesione del giusto processo, ma la censura è respinta
Massime di principio
- Quando la parte conferisce procura congiuntamente a un difensore abilitato e a un soggetto non abilitato, il ricorso non è invalido se l'avvocato abilitato sottoscrive l'atto senza che risulti una volontà espressa di mandato congiuntivo inderogabile: la firma del difensore abilitato fa proprio il contenuto del ricorso.
- Se la sentenza di merito contiene una statuizione pregiudiziale di rito che esaurisce la potestas iudicandi sul merito, le eventuali argomentazioni sul merito svolte ad abundantiam non impongono alla parte soccombente un autonomo onere di impugnazione; è inammissibile il ricorso nella parte in cui chieda il sindacato sul merito anziché limitarsi alla statuizione pregiudiziale.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo indistinto doglianze ex art. 360, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c., senza consentire una separata e chiara verifica delle singole censure.
- Il ricorso per cassazione deve investire la sentenza impugnata effettivamente resa in grado di appello; è inammissibile la censura rivolta direttamente alla decisione di primo grado.
- Nella disciplina della definizione agevolata delle liti fiscali, il termine per presentare la domanda e versare quanto dovuto ha natura decadenziale sostanziale; non si applica la proroga dei termini processuali al primo giorno seguente quando la scadenza cade di sabato.
- L'istanza di definizione agevolata presentata oltre il termine decadenziale è inammissibile ab origine e non produce gli effetti sospensivi o differitori dei termini di impugnazione previsti dalla disciplina speciale.
- I termini decadenziali in materia connotata da interessi pubblicistici e sottratta alla disponibilità delle parti possono essere rilevati d'ufficio dal giudice.
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