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Circolare

Circolare numero 125 del 11-5-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le conseguenze, ai fini contributivi, della legge 11 maggio 1990, n. 108, che ha modificato la disciplina dei licenziamenti individuali. Viene distinta la tutela prevista dall’art. 18 l. n. 300/1970, che comporta il ripristino del rapporto e degli obblighi contributivi, dalla tutela dell’art. 8 l. n. 604/1966, che prevede solo una sanzione indennitaria senza reintegrazione e senza obblighi contributivi. La circolare precisa inoltre il campo di applicazione delle due norme, i criteri di calcolo della retribuzione globale di fatto e i casi in cui i contributi restano dovuti o cessano.

Effetti contributivi della legge n. 108/1990 sui licenziamenti individuali

Effetti contributivi della legge n. 108/1990 sui licenziamenti individuali

La circolare esamina le ricadute, in materia previdenziale e assistenziale, della legge 11 maggio 1990, n. 108, entrata in vigore il 26 maggio 1990, che ha modificato la disciplina dei licenziamenti individuali. Il documento distingue in modo netto le conseguenze della declaratoria di illegittimità del licenziamento quando opera la tutela reale ex art. 18 della legge n. 300/1970, rispetto ai casi in cui si applica la tutela obbligatoria ex art. 8 della legge n. 604/1966.

Inquadramento generale

La legge n. 108/1990 ha ampliato il campo di intervento della normativa precedente e ha introdotto una diversa modulazione delle tutele in funzione delle dimensioni occupazionali del datore di lavoro. La circolare, per finalità istituzionali dell’Istituto, si concentra sul riflesso contributivo delle indennità e della reintegrazione, precisando quando il rapporto assicurativo debba considerarsi ripristinato e quando, invece, non sorgano obblighi contributivi perché la prestazione ha natura meramente risarcitoria.

Nozione di retribuzione globale di fatto

Sia l’art. 1 sia l’art. 2 della legge n. 108/1990 commisurano le indennità alla "retribuzione globale di fatto", espressione che ricomprende tutti gli emolumenti, comunque denominati, di carattere continuativo, corrisposti a scadenze periodiche mensili o ultramensili. La circolare richiama tale parametro come base per la quantificazione delle somme dovute al lavoratore.

Disciplina dell’art. 18 della legge n. 300/1970

Per i datori di lavoro destinatari dell’art. 18, la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo comporta l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro. Contestualmente il datore è condannato a corrispondere un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione e a versare i contributi assistenziali e previdenziali per lo stesso periodo.

La circolare sottolinea che:

  • il risarcimento non può essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto;
  • il rapporto assicurativo è ripristinato ex tunc;
  • i contributi vanno calcolati sulla retribuzione globale di fatto maturata nel periodo di estromissione;
  • se tale retribuzione è inferiore ai minimi legali, deve essere adeguata alla minimale imponibile determinata ai sensi dell’art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537, annualmente rivalutata, e rapportata ai sensi dell’art. 7 della legge n. 638/1983 e successive modificazioni (9,5% del trattamento minimo di pensione FPLD).

La circolare precisa inoltre che, per le aziende non aderenti ad associazioni firmatarie di CCNL, gli adempimenti contributivi devono comunque rispettare la retribuzione imponibile di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989, considerata parametro generalizzato dei versamenti previdenziali.

Indennità sostitutiva della reintegrazione

Il lavoratore, pur conservando il diritto al risarcimento del danno, può chiedere al datore di lavoro un’indennità sostitutiva della reintegrazione pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto. La circolare evidenzia che tale facoltà non fa venir meno gli obblighi contributivi fino al pagamento dell’indennità, poiché la sentenza che dichiara l’illegittimità del licenziamento ripristina il rapporto di lavoro ex tunc e le relative obbligazioni permangono sino a quel momento.

L’indennità di 15 mensilità ha natura risarcitoria e, proprio per questo, non rientra nell’imponibile contributivo.

Mancata ripresa del servizio e termine finale degli obblighi contributivi

Se il lavoratore non riprende servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro e non richiede, entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, il pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto alla scadenza di tali termini. In questo caso, i contributi restano dovuti solo fino a quella data.

Disciplina dell’art. 8 della legge n. 604/1966

Per i datori di lavoro non destinatari dell’art. 18, la riformulazione dell’art. 8 della legge n. 604/1966 prevede l’obbligo di riassumere entro tre giorni il lavoratore licenziato senza giusta causa o giustificato motivo; in mancanza, è dovuta un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, compresa tra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 14 mensilità.

La determinazione concreta dell’importo deve tener conto di:

  • numero dei dipendenti occupati;
  • dimensioni dell’impresa;
  • anzianità di servizio del prestatore di lavoro;
  • comportamento e condizioni delle parti.

La circolare chiarisce che la norma non attribuisce a tale indennità una natura diversa da quella risarcitoria già prevista e che, non essendo previsto il ripristino ex tunc del rapporto di lavoro, non sussistono obblighi contributivi.

Ambito di applicazione dell’art. 18 e dell’art. 8

La circolare elenca i destinatari dell’art. 18 della legge n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 108/1990:

  • datori di lavoro, imprenditori e non, che in ciascuna sede, stabilimento o filiale occupino più di 15 lavoratori, o più di 5 se imprenditori agricoli;
  • datori di lavoro che, nell’ambito dello stesso comune, occupino più di 15 dipendenti, o più di 5 se imprenditori agricoli, anche se le singole unità produttive non raggiungono tali soglie;
  • datori che comunque occupino più di 60 dipendenti;
  • imprese che occupino più di 15 dipendenti e abbiano attuato procedure di mobilità ex l. n. 223/1991 da esubero di CIG straordinaria o da riduzione di personale;
  • datori di lavoro, compreso quello domestico, che abbiano effettuato licenziamenti discriminatori per ragioni politiche, sindacali, religiose, razziali, di lingua o di sesso, a prescindere dal numero dei dipendenti.

Per contro, l’art. 8 della legge n. 604/1966, come modificato, si applica ai datori non rientranti nell’art. 18. Inoltre, per le organizzazioni di tendenza individuate dall’art. 4 della legge n. 108/1990, si applica solo l’art. 8, qualunque sia la forza occupazionale.

Rilievi conclusivi

La circolare afferma in sostanza che l’obbligo contributivo segue il ripristino del rapporto di lavoro: quando la tutela comporta reintegrazione, i contributi sono dovuti sul periodo di estromissione; quando invece il rimedio è solo indennitario e non vi è ricostituzione del rapporto, la prestazione ha natura esclusivamente risarcitoria e non produce obblighi contributivi.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della circolare

La legge n. 108/1990 ha innovato la disciplina dei licenziamenti individuali, modificando l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori e l’art. 8 della legge n. 604/1966. La circolare si concentra sugli effetti contributivi delle declaratorie di illegittimità del licenziamento, distinguendo tra ipotesi con reintegra e ipotesi con sola indennità risarcitoria.

Tutela ex art. 18 l. n. 300/1970: reintegrazione e contributi

Quando il giudice dichiara illegittimo il licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo e ordina la reintegrazione, il datore di lavoro deve corrispondere un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra e versare i contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo. Il rapporto assicurativo si considera ripristinato ex tunc. La retribuzione, se inferiore, va adeguata alla minimale imponibile e ai parametri di legge richiamati dalla circolare.

Indennità sostitutiva della reintegrazione

Il lavoratore può scegliere, in luogo della reintegrazione, un’indennità pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto. Tale somma ha natura risarcitoria e non è imponibile ai fini contributivi. Tuttavia, gli obblighi contributivi non vengono meno fino al pagamento dell’indennità sostitutiva, poiché il rapporto è considerato ripristinato fino a quel momento.

Cessazione del rapporto in caso di mancata ripresa del servizio

Se il lavoratore non riprende servizio entro 30 giorni dall’invito del datore di lavoro e non chiede entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza l’indennità sostitutiva, il rapporto si intende risolto alla scadenza dei termini. I contributi sono dovuti fino a tale data.

Tutela ex art. 8 l. n. 604/1966: sola riassunzione o indennità

Per i datori non soggetti all’art. 18, il datore deve riassumere il lavoratore entro tre giorni oppure corrispondere un’indennità da 2,5 a 14 mensilità, parametrata all’ultima retribuzione globale di fatto e a vari criteri (dimensioni impresa, anzianità, comportamento delle parti, numero dipendenti). Questa indennità conserva natura risarcitoria e, non essendo prevista la reintegrazione, non fa sorgere obblighi contributivi.

Ambito di applicazione delle due discipline

L’art. 18 si applica ai datori che superano determinate soglie occupazionali: più di 15 dipendenti per sede o unità nel comune, più di 60 dipendenti complessivi, più di 5 per gli imprenditori agricoli, alle imprese soggette a procedure di mobilità ex l. n. 223/1991 e ai licenziamenti discriminatori, anche per i datori domestici. L’art. 8 si applica ai datori non destinatari dell’art. 18. Per le organizzazioni di tendenza, qualunque sia la forza occupazionale, si applica solo l’art. 8.

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