Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 887/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, è stato collocato a riposo a domanda l'11 gennaio 2021, all'età di 57 anni, dopo avere maturato oltre 35 anni di servizio utile e 42 anni di periodo utile ai fini pensionistici. Nel prospetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita non sono stati computati i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987, richiamato dall'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione della buonuscita, con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti, ciascuno pari al 2,50 per cento dell'ultimo stipendio, nonché la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. L'INPS ha eccepito la decadenza dalla domanda e la prescrizione della pretesa, sostenendo inoltre la necessità di un intervento legislativo e chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando la propria giurisprudenza consolidata e quella del Consiglio di Stato. Ha ritenuto che l'art. 4 d.lgs. n. 165 del 1997 riguardi esclusivamente la base pensionabile definita dall'art. 13 d.lgs. n. 503 del 1992 e non incida sul calcolo dell'indennità di buonuscita. L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231 del 1990 da parte dell'art. 2268, comma 1, punto n. 872, d.lgs. n. 66 del 2010 non ha fatto rivivere la precedente disposizione limitativa; pertanto il beneficio non è escluso nei casi di cessazione dal servizio a domanda. Il termine previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987 per presentare la domanda entro il 30 giugno dell'anno in cui maturano le anzianità richieste non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, essendo funzionale soltanto a consentire il collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. Quanto alla prescrizione, il termine per chiedere la riliquidazione decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione del rapporto, anche considerando l'effetto interruttivo del pagamento rateale. È stato quindi accertato il diritto del ricorrente e imposto all'INPS di rideterminare, entro 180 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione se anteriore, l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali e corrispondendo le somme dovute, oltre agli accessori di legge. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387

    sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio

    Attribuisce il beneficio dei sei scatti stipendiali, rilevante anche ai fini della riliquidazione dell'indennità di buonuscita.

  • art. 21 l. n. 232 del 1990

    Richiamato dal ricorrente quale ulteriore fondamento del diritto al beneficio.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Estende il richiamo all'art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987 alle Forze di polizia a ordinamento militare, tra cui il Corpo della Guardia di Finanza.

  • art. 4 d.lgs. n. 165 del 1997

    ha ad oggetto la sola “base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503”

    Riguarda la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • art. 2268, comma 1, punto n. 872, d.lgs. n. 66 del 2010

    L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231 del 1990 non determina la reviviscenza della precedente disciplina limitativa del beneficio.

  • art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032 del 1973

    Il termine prescrizionale per la riliquidazione della buonuscita decorre dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione del rapporto.

Massime di principio

  • Per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987, richiamato dall'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010, rileva anche ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita.
  • L'art. 4 d.lgs. n. 165 del 1997, riferendosi alla base pensionabile definita dall'art. 13 d.lgs. n. 503 del 1992, non esclude il computo dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
  • L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231 del 1990 non fa rivivere la disciplina previgente che limitava il beneficio ai casi di cessazione per raggiunti limiti di età, inabilità permanente o decesso; il beneficio può quindi spettare anche in caso di cessazione dal servizio a domanda.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987 per la presentazione della domanda entro il 30 giugno dell'anno di maturazione delle anzianità richieste non è decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, ma è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
  • La prescrizione del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, e il pagamento rateale può assumere efficacia interruttiva del termine prescrizionale.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimentoLegittimo affidamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.