Cassazione Penale, Sentenza n. 25085/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
Il procedimento riguardava un sequestro preventivo impeditivo della somma di euro 100.000 disposto dal GIP e confermato in sede di riesame nei confronti di un indagato per ricettazione. Il difensore ha dedotto violazione degli artt. 321 c.p.p. e 648 c.p., sostenendo che il Tribunale del riesame avesse ritenuto sussistente il fumus del reato pur in assenza di un'individuazione, anche solo tipologica, del reato presupposto della ricettazione. Secondo il ricorrente, il P.M. aveva contestato in modo del tutto generico la ricettazione senza indicare quale delitto avesse generato la provvista di denaro; gli elementi valorizzati dai giudici cautelari (appunti con cifre, modeste quantità di stupefacente, modalità di trasporto del denaro, condizioni reddituali) sarebbero meri indici di sospetto, insufficienti a sorreggere la misura reale e privi di idoneità a consentire una difesa effettiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, ai fini del fumus dei reati contro il patrimonio che presuppongono un reato precedente, il reato presupposto deve essere individuato quantomeno nella sua tipologia, pur senza necessità di ricostruirne tutti gli estremi storico-fattuali. Ha inoltre ribadito che, in tema di sequestro preventivo per ricettazione, non basta desumere la provenienza illecita del bene dalle sole modalità di occultamento o dalla mancanza di redditi leciti, se mancano ulteriori elementi significativi della derivazione da un delitto presupposto. Poiché l'ordinanza impugnata si era basata su elementi ritenuti insufficienti a integrare in termini giuridicamente plausibili la fattispecie presupposta, è stata annullata con rinvio al Tribunale di Roma in sede di riesame per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
norma richiamata quale base del sequestro preventivo; il controllo cautelare deve verificare il fumus del reato contestato secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza
art. 324, comma 5, c.p.p.
norma richiamata per disporre il rinvio al Tribunale competente per nuovo giudizio sul riesame
art. 648 c.p.
fattispecie di ricettazione; per la sua configurabilità occorre l'individuazione del reato presupposto almeno nella sua tipologia
artt. 648-bis c.p.
richiamato in via generale dalla Corte come reato contro il patrimonio presupponente un altro reato, ai fini del principio sul fumus
art. 648-ter c.p.
richiamato in via generale dalla Corte come reato contro il patrimonio presupponente un altro reato, ai fini del principio sul fumus
art. 648-ter.1 c.p.
richiamato in via generale dalla Corte come reato contro il patrimonio presupponente un altro reato, ai fini del principio sul fumus
Massime di principio
- Ai fini del fumus nei reati contro il patrimonio che presuppongono un altro reato, il reato presupposto deve essere individuato almeno nella sua tipologia; non è invece necessario ricostruirne compiutamente tutti gli estremi storico-fattuali.
- Nel sequestro preventivo per ricettazione, la mera disponibilità di somme di denaro, le modalità di occultamento o trasporto e la mancata giustificazione dei redditi leciti non sono di per sé sufficienti a dimostrare la provenienza illecita, se non sono accompagnati da ulteriori elementi specifici e significativi della derivazione da un delitto presupposto.
- In sede di riesame del sequestro preventivo, il giudice deve verificare che gli indizi valorizzati raggiungano una soglia idonea a rendere giuridicamente plausibile la fattispecie presupposta, non essendo sufficiente un generico ragionevole sospetto.
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