Cassazione Penale, Sentenza n. 23246/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale impugna per mancata e carente motivazione la decisione di dissequestro e restituzione di un'abitazione acquistata il 27/05/2013, sostenendo che il mutuo ipotecario di €180.000 fosse incompatibile con i modesti redditi della figlia e quindi finanziato da proventi illeciti del padre nel periodo di pericolosità (2014-2016). CAPODIFERRO Ivana contesta invece la conferma della confisca del 50% della quota della s.a.s. "Bar dello Sport", ritenendo le conclusioni tratte dalle intercettazioni ambientali mere congetture non sufficienti a dimostrare la disponibilità effettiva del padre.
La decisione
Entrambi i ricorsi per cassazione sono dichiarati inammissibili. La Cassazione ha ritenuto che il sindacato in questa sede sia limitato a violazioni di legge (art.10 d.lgs.159/2011) e non a doglianze di merito: per il Procuratore Generale, la Corte di appello aveva motivato l'assenza di elementi che attestassero la pericolosità prima dell'acquisto (maggio 2013) e l'eventuale provenienza illecita delle risorse non poteva essere data per scontata senza delitti idonei ad individuarle; la censura del P.G. è stata considerata un appello di merito inammissibile. Per CAPODIFERRO Ivana, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione che, con puntuale richiamo alle intercettazioni e fatture, attribuiva l'investimento nel bar al padre. Conseguentemente il ricorso di Ivana è inammissibile e la stessa è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 art.10 comma 2 e comma 3
Il ricorso per cassazione contro un decreto di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; il vizio di motivazione è sindacabile in cassazione solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente.
d.lgs. n. 159/2011 art.7 comma 1
Imposizione dell'obbligo di motivazione delle misure di prevenzione; tale obbligo deve estendersi a tutti i punti decisionali.
codice di procedura penale art.125 comma 3
Rammentato il dovere di motivare i provvedimenti; la mancata motivazione può comportare nullità, ma in cassazione l'assenza di motivazione è sindacabile solo nei limiti sopra indicati.
d.lgs. n. 159/2011 art.24
Norma richiamata dalla ricorrente (Ivana) nell'impugnazione; nel caso la Corte ha ritenuto che la motivazione del decreto di appello non violasse tale disposizione.
codice di procedura penale art.616
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di somme alla cassa delle ammende per ricorsi inammissibili che rivelino colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro decreti di prevenzione è ammesso principalmente per violazioni di legge; questioni di fatto o di merito sono inammissibili salvo che la motivazione del giudice sia del tutto inesistente o meramente apparente.
- La mancanza di motivazione è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è completamente assente o manifestamente apparente; argomentazioni alternative di merito non superano questo limite.
- Per beni acquistati dopo il periodo in cui è stata accertata la pericolosità sociale, la confisca è possibile solo se si dimostra che le risorse impiegate erano già in disponibilità prima (esistenza di risorse pregresse di provenienza illecita); l'onere di prova grava su chi sostiene l'origine illecita.
- Intercettazioni e conversazioni, se analiticamente riportate e coerenti con altri elementi (es. fatture, reinvestimenti indicati), possono costituire base valida per attribuire la disponibilità effettiva di un bene a terzi.
- Le impugnazioni che si limitano a riproporre valutazioni contrapposte sui fatti o sulla credibilità delle prove rischiano di essere dichiarate inammissibili in Cassazione nei procedimenti di prevenzione.
- Chi propone ricorso manifestamente inammissibile può essere condannato a spese e a sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.
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