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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28221/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione impugnata era una sentenza del Giudice di Pace di Siracusa di condanna a pena pecuniaria, quindi inappellabile. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione per effetto dell'inappellabilità. La Corte ha esaminato preliminarmente la legittimazione del difensore firmatario del ricorso e ha rilevato che l'atto era stato sottoscritto da un avvocato non abilitato alla difesa davanti alle giurisdizioni superiori. È stato inoltre evidenziato che l'erronea qualificazione originaria dell'atto come appello non consentiva di applicare il principio di conservazione del mezzo di impugnazione oltre i limiti delle norme che regolano formalmente e sostanzialmente i diversi rimedi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano perché proposto da soggetto non legittimato, essendo il difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Ha applicato l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e, conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria immediata di inammissibilità del ricorso quando sia proposto da soggetto non legittimato, senza necessità di ulteriore contraddittorio.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    principio di conservazione del mezzo di impugnazione

    non può operare fino a derogare alle norme che disciplinano formalmente e sostanzialmente i diversi tipi di impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto da difensore privo di abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, poiché manca la legittimazione processuale alla proposizione dell'impugnazione.
  • L'erronea qualificazione originaria di un'impugnazione come appello non consente, per il solo principio di conservazione del mezzo di impugnazione, di sanare il difetto di legittimazione del difensore o di eludere le regole proprie del ricorso per cassazione.
  • Quando la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso, deve applicare la disciplina consequenziale sulle spese e sulla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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