Sentenza del 23/01/2020 n. 1474 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso di crediti IVA (IVA di gruppo) relativi agli anni 2006 (Euro 200.000, credito originario di T. srl) e 2009 (Euro 52.780). I crediti erano stati ceduti a Banca F. spa con atto del 4.7.2011. L'Agenzia aveva opposto silenzio-rifiuto per carenza della documentazione probatoria (in particolare fatture) che la contribuente non era stata in grado di reperire presso la cedente T. srl; per il rimborso 2009 l'Agenzia ha poi erogato la somma nelle more del giudizio, mentre la richiesta relativa al 2006 è stata negata per mancata prova della legittimità del credito e per mancanza del consolidamento/cristallizzazione del credito stesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Banca F. spa. Ha dichiarato la cessazione della materia del contendere quanto al rimborso 2009 (già erogato). Quanto al credito 2006, ha confermato l'esito negativo soffermandosi sull'inammissibilità di più motivi di cassazione (tra i quali la mancata indicazione delle ragioni di fatto che differiscono dalle decisioni di merito precedenti e la mera riproposizione del merito già deciso). In sostanza la sentenza di merito è stata ritenuta corretta e il ricorso inquisitorio/ritentativo della ricorrente è stato dichiarato inammissibile o infondato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (Euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito) e al contributo unificato aggiuntivo previsto dal DPR n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
Costituzione (artt. 3, 11, 23, 53, 97)
Il Collegio ha ritenuto irrilevanti i rilievi di illegittimità costituzionale proposti dalla ricorrente, atteso che tali questioni non erano adeguatamente dedotte e che la controversia poteva essere risolta con le norme ordinarie; in sostanza le censure costituzionali non superano il vaglio di non manifesta infondatezza.
Codice di procedura civile (artt. 112, 113, 115, 132)
Richiamati in relazione ai vizi motivazionali e all'omesso esame di fatti decisivi: la Cassazione ha richiamato il principio per cui un motivo di ricorso deve indicare le ragioni di fatto e di diritto che distinguono il caso dalle precedenti valutazioni e, per l'art. 113/115, che il giudice deve esaminare fatti decisivi; l'omessa indicazione comporta inammissibilità.
D.Lgs. n. 546/1992 (artt. 1, 18, 35, 36)
Norme sul processo tributario: il Collegio ha valutato la correttezza dell'istruttoria e il rispetto dei limiti processuali; è stato rilevato che la ricorrente non ha mostrato che le decisioni di merito si fondassero su fatti diversi tra loro, requisito per evitare l'inammissibilità di censure ripetute.
D.P.R. n. 633/1972 (artt. 30, 38-bis, 54, 57)
Norme sull'IVA; la sentenza di merito ha evidenziato che il diritto alla detrazione/ al rimborso è subordinato all'esibizione della fattura e alla verifica documentale: in mancanza delle fatture che giustificano il credito, il credito IVA non si consolida né si cristallizza e l'ufficio è legittimato a negare il rimborso.
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) (artt. 8 e 10)
Rinvio alle garanzie procedurali del contribuente: il Collegio ha comunque ritenuto che le garanzie e la documentazione richiesta dall'ufficio siano essenziali per il riconoscimento del credito; l'assenza di documentazione rilevata legittima il diniego.
Codice civile (art. 2697)
Regola sulla distribuzione dell'onere della prova: il ricorrente doveva fornire la prova del proprio diritto al rimborso (documentazione delle fatture e titolo costitutivo del credito) e non lo ha fatto in maniera completa.
D.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1 quater e 1-bis)
Norma sul contributo unificato: la Corte prende atto dell'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Giurisprudenza (Cass. 29715/2018 richiamata)
Principio secondo cui il ricorrente in Cassazione che contesta più sentenze di merito deve indicare le ragioni di fatto e diritto che mostrino la loro diversità; la mancata indicazione comporta l'inammissibilità delle censure.
Massime di principio
- Per ottenere un rimborso IVA è necessario esibire la documentazione probatoria (in particolare le fatture) che dimostri la sussistenza del credito: senza fatture il credito non si 'cristallizza' e l'ufficio può legittimamente negare il rimborso.
- Il diritto al rimborso IVA è soggetto a controlli amministrativi che devono svolgersi nei termini previsti (in materia IVA il controllo ordinario decorre nei limiti temporali stabiliti dalla normativa); l'attivazione del controllo e la carenza documentale possono impedire il consolidamento del credito.
- Chi acquisisce crediti da terzi deve poter provare il relativo titolo e la documentazione collegata: l'acquisto del credito non esime dalla necessità di produrre le prove richieste dall'Amministrazione.
- Se il rimborso viene erogato durante il processo, la relativa controversia si estingue (cessazione della materia del contendere) per quella specifica richiesta; restano giudicabili le altre istanze ancora non soddisfatte.
- In Cassazione non è sufficiente riproporre i motivi già esaminati nei gradi di merito; le censure devono essere nuove e indicare perché le valutazioni di merito sarebbero errate o differenti tra loro; altrimenti sono dichiarate inammissibili.
- Le questioni di legittimità costituzionale vanno proposte con chiarezza e nel rispetto dei limiti di non manifesta infondatezza; deduzioni generiche o meramente dogmatiche non ottengono accoglimento.
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