Sentenza n. 950/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021 il diritto alla carta elettronica per complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, che aveva condannato l'amministrazione a corrispondere complessivamente 2.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Deduce l'inadempimento del Ministero e chiede l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso senza che l'amministrazione avesse soddisfatto la pretesa.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso e dichiara l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ordina all'amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese documentate aventi titolo nel provvedimento giudiziale e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Precisa che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito e che i conteggi della creditrice non vincolano l'amministrazione: capitale residuo, interessi, misura e decorrenza devono essere verificati in base al giudicato, alle norme applicabili e agli eventuali pagamenti parziali. Per il caso di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine, con incarico di determinare definitivamente l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari. Non riconosce compensi al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Condanna infine il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio del recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Implicano che misura e decorrenza degli interessi devono essere determinate secondo il titolo e la legge; i conteggi del creditore non sono vincolanti per l'amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo, purché il credito risulti documentalmente fondato e l'inadempimento non sia adeguatamente contestato.
- Il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito riconosciuto dal titolo: la sua funzione è consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta consistenza deriva dal giudicato, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
- I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'amministrazione; il giudice dell'ottemperanza deve consentire la verifica della misura e della decorrenza delle somme dovute secondo il titolo e la disciplina legale applicabile.
- Prima di procedere al recupero coattivo di somme dovute da un'amministrazione statale o da un ente pubblico non economico deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Quando l'incarico commissariale è affidato a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa oggetto dell'ottemperanza, l'attività rientra nei compiti istituzionali e non dà luogo a un compenso aggiuntivo.
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