Cassazione Civile, Ordinanza n. 00498/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Giudice di pace di Macerata che aveva respinto l'opposizione contro un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Macerata. Con il primo motivo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 13, comma 2-bis, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, nonché dell'art. 8 CEDU, sostenendo di aver documentato una stabile e radicata tutela familiare in Italia, con convivenza fin dall'infanzia con i genitori e i fratelli, e che il giudice avrebbe dovuto verificare l'effettività dei vincoli familiari, la durata del soggiorno e l'assenza di legami con il Paese d'origine. Con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 5, comma 5-bis, e 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998, deducendo che il decreto espulsivo, fondato sulla pericolosità sociale, era motivato in modo insufficiente perché il Giudice di pace si era limitato a richiamare precedenti penali, senza accertare gli elementi oggettivi, l'attualità della pericolosità e la complessiva personalità del soggetto.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo, ritenendolo assorbente rispetto al primo, e ha cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Macerata, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nell'opposizione a un decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998, il giudice deve verificare in concreto e attualmente la sussistenza della pericolosità sociale, valutando gli elementi oggettivi che giustificano sospetti e presunzioni e l'esame globale della personalità del soggetto, non essendo sufficiente il solo richiamo ai precedenti penali. L'ordinanza impugnata è stata ritenuta viziata perché motivata in modo ellittico e incomprensibile e priva persino di un'esplicita menzione della pericolosità sociale.
Norme richiamate
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela familiare invocata contro l'espulsione; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della norma oltre al riferimento al motivo di ricorso.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione dei legami familiari e della permanenza sul territorio; nel provvedimento non vi è una autonoma esegesi della norma.
art. 8 CEDU
Richiamato dal ricorrente a tutela della vita familiare; la Corte non si sofferma autonomamente sulla disposizione perché il primo motivo è assorbito.
art. 5, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte decide sul vizio motivazionale e sul mancato accertamento della pericolosità sociale.
art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
La Corte afferma che, nel controllo giurisdizionale dell'espulsione disposta ai sensi di tale norma, il giudice deve verificare in concreto e all'attualità la sussistenza dei presupposti di pericolosità sociale richiesti dalla legge.
art. 1 l. n. 1423/1956
Richiamato come fonte storica delle categorie di pericolosità sociale, oggi da intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 159/2011.
art. 2 l. n. 327/1988
Richiamato nel percorso evolutivo delle categorie di pericolosità sociale, poi trasfuse nel d.lgs. n. 159/2011.
art. 1 l. n. 575/1965
Richiamato come riferimento storico delle categorie di pericolosità sociale rilevanti ai fini dell'espulsione.
art. 13 l. n. 646/1982
Richiamato come fonte di sostituzione e aggiornamento del quadro normativo sulle categorie di pericolosità sociale.
d.lgs. n. 159/2011
Le disposizioni richiamate come fonti storiche devono intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni del codice antimafia.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione fondato sulla pericolosità sociale dello straniero, il giudice deve esercitare un controllo pieno sui presupposti legali del provvedimento e non può limitarsi a recepire valutazioni amministrative.
- La pericolosità sociale va accertata in concreto e con riferimento all'attualità, mediante una valutazione complessiva della personalità e della condotta di vita del soggetto, non essendo sufficiente il mero richiamo ai precedenti penali.
- Una motivazione che si limiti a formule generiche o a un rinvio indeterminato a precedenti giudiziari è affetta da vizio perché impedisce di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.
- Quando un motivo di ricorso investe un vizio logicamente preliminare e assorbente, l'accoglimento di quel motivo rende superfluo l'esame degli altri motivi dedotti.
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