Sentenza n. 118/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi su n. 6 sentenze rese dai Tribunali di Busto Arsizio, Monza, Varese e Pavia, sezione Lavoro e Previdenza, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 7.541,91
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di sei sentenze dei Tribunali ordinari, sezioni Lavoro, recanti condanna al pagamento delle spese legali distratte in favore del difensore
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato distrattario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'esecuzione di sei sentenze passate in giudicato dei Tribunali di Busto Arsizio, Monza, Pavia e Varese, con le quali il Ministero era stato condannato al pagamento delle spese processuali, distratte in favore del procuratore antistatario, per l'importo complessivo di € 7.541,91. Le sentenze erano state notificate ai fini esecutivi, ma l'amministrazione non aveva provveduto al pagamento, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto anche la fissazione di una penalità di mora per ogni ulteriore violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. Il TAR ha preliminarmente esaminato l'ammissibilità del ricorso cumulativo, rilevando la connessione soggettiva derivante dall'identità del creditore e dell'amministrazione debitrice. Ha inoltre verificato la legittimazione del difensore distrattario a chiedere l'esecuzione dei giudicati relativi alle spese distratte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile il ricorso cumulativo e lo ha accolto nel merito, ritenendo adeguatamente documentati i sei titoli giudiziali e non contestato dall'amministrazione il loro mancato adempimento. Ha affermato che la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. instaura un rapporto autonomo tra il difensore distrattario e la parte soccombente, sicché il difensore è legittimato a intimare il pagamento e a proporre l'azione di ottemperanza per le somme distratte. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato all'amministrazione di corrispondere al ricorrente € 7.541,91, oltre agli interessi legali calcolati sul capitale relativo a ciascun titolo dalla data di pubblicazione della rispettiva sentenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato un commissario ad acta, da attivare nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'inadempimento. Ha invece escluso, allo stato, la penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a., in ragione del carattere seriale del contenzioso, riservandone l'eventuale applicazione in caso di persistente inottemperanza. L'amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000, oltre accessori e contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario, anche quando la pretesa creditoria sia fondata su più titoli giudiziali.
art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non attuali i presupposti per applicarla, salva una successiva istanza in caso di perdurante inottemperanza.
art. 93 c.p.c.
La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario determina un rapporto autonomo tra quest'ultimo e la parte soccombente, legittimando il difensore a richiedere il pagamento e l'esecuzione del giudicato limitatamente alle somme distratte.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo ai fini dell'eventuale onere del contributo unificato relativo al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario può essere proposta cumulativamente quando più titoli giudiziali riguardano un unico creditore e la medesima amministrazione debitrice, anche se le pretese derivano da sentenze diverse.
- Il difensore in favore del quale sia stata disposta la distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c. è autonomamente legittimato, nei limiti delle somme liquidate, a intimare il pagamento e a proporre il giudizio di ottemperanza contro la parte soccombente.
- In presenza di un giudicato del giudice ordinario recante una condanna pecuniaria rimasta ineseguita, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza, ordinare il pagamento entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente; il giudice può escluderla allo stato, in particolare in un contenzioso seriale, riservandone la valutazione a una fase successiva in caso di perdurante inottemperanza.
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