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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20674/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate a un socio accomandatario per il pagamento di debiti sociali già iscritti a ruolo tramite numerose cartelle riferite alla società. Il contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario eccependo, tra l'altro, la violazione del beneficium excussionis, sostenendo che non potesse essergli richiesta coattivamente la somma senza previa escussione del patrimonio sociale. La commissione tributaria provinciale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per alcune cartelle non tributarie e, per il resto, respinto il ricorso; la CTR aveva confermato, ritenendo legittima la notifica dell'intimazione al socio accomandatario quale responsabile in solido delle obbligazioni sociali, anche se estraneo agli atti di accertamento. In cassazione il ricorrente ha dedotto, da un lato, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo relativo al beneficium excussionis e, dall'altro, violazione degli artt. 2304, 2315 e 2268 c.c. in combinato con l'art. 2697 c.c., sostenendo l'illegittimità dell'intimazione perché notificata direttamente al socio senza previa escussione del patrimonio della società.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la doglianza di omessa pronuncia, osservando che la CTR aveva comunque implicitamente respinto il motivo affermando la legittimità della riscossione coattiva nei confronti del socio. Ha invece accolto la censura di merito: richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla possibilità per il socio di far valere il beneficio della preventiva escussione anche contro l'intimazione di pagamento, ha affermato che la notifica dell'atto al socio non è nulla per il solo fatto di non essere stata preceduta dall'escussione del patrimonio sociale. Tuttavia, una volta eccepito il beneficium excussionis, il giudice di merito deve verificare se l'amministrazione abbia assolto l'onere di provare l'incapienza totale o parziale del patrimonio sociale, oppure se il socio abbia dimostrato la sufficienza del patrimonio; in difetto di tale accertamento la decisione è viziata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Rileva come parametro del motivo per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Rileva come parametro del motivo di violazione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata comporta implicitamente il rigetto del motivo di impugnazione.

  • art. 2304 c.c.

    Richiamato in relazione al beneficium excussionis e alla previa escussione del patrimonio sociale.

  • art. 2315 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2304 c.c. per la responsabilità del socio di società in accomandita semplice e il beneficio di escussione.

  • art. 2268 c.c.

    Richiamato per l'onere del socio beneficiato di indicare i beni sociali aggredibili, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite.

  • art. 2697 c.c.

    Opera come criterio di riparto dell'onere della prova circa l'incapienza o la capienza del patrimonio sociale.

  • art. 47 del d.lgs. n. 546/92

    Indicato come rimedio cautelare per sospendere l'esecuzione, non come causa di caducazione automatica dell'atto di riscossione.

Massime di principio

  • Non ricorre omessa pronuncia quando la sentenza, pur senza affrontare espressamente un motivo, lo respinge implicitamente attraverso la soluzione data alla controversia.
  • Nella riscossione a mezzo ruolo contro il socio beneficiato della preventiva escussione, la cartella o l'intimazione di pagamento non sono nulle per il solo fatto di essere notificate prima dell'escussione del patrimonio sociale.
  • Il beneficium excussionis può essere fatto valere anche in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento, ma integra un'eccezione che richiede la verifica del rispetto dell'ordine di escussione e dell'effettiva capienza del patrimonio sociale.
  • Quando il rapporto riguarda una società in accomandita semplice, incombe sull'amministrazione creditrice l'onere di provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, salvo che tale insufficienza risulti già con certezza da elementi aliunde.
  • Se la prova dell'incapienza è totale il ricorso va respinto; se la capienza del patrimonio sociale è dimostrata, anche solo parzialmente, l'impugnazione va accolta nei limiti della capienza accertata; in mancanza di prova opera la regola suppletiva dell'art. 2697 c.c.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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