Cassazione Penale, Sentenza n. 12735/2026 del 07/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la parziale riforma della sentenza del G.U.P. operata dalla Corte d'appello di Roma, contestando la responsabilità per plurimi reati (associazione per delinquere, numerosi episodi di truffa aggravata e delitti connessi) e la qualificazione dei ruoli (in particolare la qualifica di organizzatore), nonché la valutazione probatoria basata su captazioni telefoniche, dati di posizionamento GPS, immagini di videosorveglianza e riconoscimenti. Sono state inoltre contestate la riconoscenza e la misura delle circostanze (in specie l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p.), la mancata concessione delle attenuanti in prevalenza e la congruità degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione, con decisione del 24/02/2026, ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi (confermando in via irrevocabile le affermazioni di responsabilità su gran parte delle imputazioni) e ha ritenuto parzialmente fondato solo il profilo relativo al riconoscimento dell'aggravante ex art. 61, n. 7 c.p. per due ricorrenti (XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXX): su tale punto ha annullato con rinvio alla Corte d'appello di Roma (altra sezione) per nuovo giudizio specifico. Il ricorso del terzo imputato (XXXXXXXXXXXXXXX) è stato dichiarato interamente inammissibile; lo stesso è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Tutti i ricorrenti sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.500,00 più accessori).
Norme richiamate
art. 61, n. 7, cod. pen.
L'aggravante va valutata con riguardo al singolo reato nell'ambito della continuazione: la rilevante gravità è da misurare sul danno patrimoniale cagionato da ciascuna violazione e non sul danno complessivo derivante dall'insieme dei reati
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Le intercettazioni costituiscono prova diretta anche se l'imputato non vi partecipa; se hanno natura indiziaria gli elementi devono essere gravi, precisi e concordanti
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Pur operando l'unificazione quoad poenam nella continuazione, i singoli reati mantengono autonomia rispetto ad altri istituti (ragione per cui l'aggravante va valutata sul singolo reato)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti procedurali sulla modalità di esposizione e motivazione dei motivi di ricorso (il ricorso non può essere riduttivamente riproposizione del merito d'appello)
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine alla condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende per ricorso dichiarato inammissibile o temerario
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una rivalutazione del merito dei fatti: le censure che si limitano a proporre alternative ricostruzioni probatorie sono inammissibili salvo che si dimostri travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione di merito
- Le intercettazioni e le captazioni possono costituire prova diretta anche se l'imputato non era presente; se usate come indizi devono essere gravi, precise e concordanti e il loro significato è rimesso al giudice di merito salvo evidente travisamento
- L'aggravante ex art. 61 n.7 c.p., nel caso di più reati in continuazione, va valutata rispetto a ciascun reato considerato singolarmente (si guarda al danno cagionato da ciascuna violazione e non al danno complessivo)
- La qualifica di organizzatore richiede prova di attività di coordinamento autonoma, essenzialità e infungibilità della funzione, non la mera disponibilità di mezzi o la partecipazione esecutiva
- Ricorsi in Cassazione palesemente reiterativi o generici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e sanzioni (Cassa delle ammende)
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