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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12735/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la parziale riforma della sentenza del G.U.P. operata dalla Corte d'appello di Roma, contestando la responsabilità per plurimi reati (associazione per delinquere, numerosi episodi di truffa aggravata e delitti connessi) e la qualificazione dei ruoli (in particolare la qualifica di organizzatore), nonché la valutazione probatoria basata su captazioni telefoniche, dati di posizionamento GPS, immagini di videosorveglianza e riconoscimenti. Sono state inoltre contestate la riconoscenza e la misura delle circostanze (in specie l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p.), la mancata concessione delle attenuanti in prevalenza e la congruità degli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione del 24/02/2026, ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi (confermando in via irrevocabile le affermazioni di responsabilità su gran parte delle imputazioni) e ha ritenuto parzialmente fondato solo il profilo relativo al riconoscimento dell'aggravante ex art. 61, n. 7 c.p. per due ricorrenti (XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXX): su tale punto ha annullato con rinvio alla Corte d'appello di Roma (altra sezione) per nuovo giudizio specifico. Il ricorso del terzo imputato (XXXXXXXXXXXXXXX) è stato dichiarato interamente inammissibile; lo stesso è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Tutti i ricorrenti sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.500,00 più accessori).

Norme richiamate

  • art. 61, n. 7, cod. pen.

    L'aggravante va valutata con riguardo al singolo reato nell'ambito della continuazione: la rilevante gravità è da misurare sul danno patrimoniale cagionato da ciascuna violazione e non sul danno complessivo derivante dall'insieme dei reati

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Le intercettazioni costituiscono prova diretta anche se l'imputato non vi partecipa; se hanno natura indiziaria gli elementi devono essere gravi, precisi e concordanti

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Pur operando l'unificazione quoad poenam nella continuazione, i singoli reati mantengono autonomia rispetto ad altri istituti (ragione per cui l'aggravante va valutata sul singolo reato)

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti procedurali sulla modalità di esposizione e motivazione dei motivi di ricorso (il ricorso non può essere riduttivamente riproposizione del merito d'appello)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine alla condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende per ricorso dichiarato inammissibile o temerario

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa una rivalutazione del merito dei fatti: le censure che si limitano a proporre alternative ricostruzioni probatorie sono inammissibili salvo che si dimostri travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione di merito
  • Le intercettazioni e le captazioni possono costituire prova diretta anche se l'imputato non era presente; se usate come indizi devono essere gravi, precise e concordanti e il loro significato è rimesso al giudice di merito salvo evidente travisamento
  • L'aggravante ex art. 61 n.7 c.p., nel caso di più reati in continuazione, va valutata rispetto a ciascun reato considerato singolarmente (si guarda al danno cagionato da ciascuna violazione e non al danno complessivo)
  • La qualifica di organizzatore richiede prova di attività di coordinamento autonoma, essenzialità e infungibilità della funzione, non la mera disponibilità di mezzi o la partecipazione esecutiva
  • Ricorsi in Cassazione palesemente reiterativi o generici possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e sanzioni (Cassa delle ammende)

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