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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22069/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva rigettato la richiesta di dissequestro di somme pari a euro 95.755,86 sequestrate come provento della presunta truffa aggravata. Tre motivi: (1) violazione di norme processuali e nullita` per deposito tardivo degli atti a fondamento del provvedimento e mancata concessione del differimento dell'udienza, con violazione dei diritti di difesa; (2) errore di diritto in quanto le somme sarebbero state donate alla madre con atto pubblico e quindi il ricorrente avrebbe perduto la disponibilita` del denaro, rendendo inesistente il presupposto del sequestro per equivalente; (3) mancata valutazione di censure decisive relative all'utilizzabilita` di una fonte anonima che aveva avviato le indagini e di documenti acquisiti illegalmente dalla moglie separata, nonche' assenza di elementi a sostegno del fumus del reato e ignoranza dei limiti relativi alla sequestrabilita` di emolumenti da lavoro.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse: il ricorrente non ha dimostrato alcun rapporto di disponibilita` rispetto alle somme sequestrate, avendole egli stesso descritte come donate alla madre e depositate su conto intestato a quest'ultima, per cui non poteva ottenere la restituzione richiesta. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'indagato non proprietario puo` impugnare il sequestro reale solo se dimostra un interesse concreto e attuale mirato alla restituzione del bene. Per l'inammissibilita` e` stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 quater cod. pen.

    Norma richiamata come titolo di rifermento per la confisca dei proventi del reato; il sequestro preventivo era finalizzato alla confisca prevista da questa disposizione.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma sul riesame del provvedimento cautelare: la Corte ricorda che l'impugnazione ai sensi di quest'articolo richiede un interesse concreto dell'impugnante alla restituzione del bene.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per infliggere la sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) in caso di gravame privo di fondamento colpevole.

  • art. 332 ter cod. pen.

    Richiamato nella censura difensiva come norma che disciplina i presupposti del sequestro per equivalente; la Corte però non e` entrata nel merito perche` ha ritenuto assente l'interesse del ricorrente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato tra le garanzie processuali invocate dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte non ha proceduto ad approfondire le censure procedurali perche` ha dichiarato l'inammissibilita` per difetto di interesse.

  • artt. 127, 178 e 309 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione a presunte violazioni procedurali; la Corte non ha esaminato nel merito tali doglianze a causa dell'inammissibilita` del ricorso.

  • legge 4 agosto 1955 n. 848, comma 3, lett. b)

    Norma richiamata rispetto ai profili di nullita` formale invocati dal ricorrente per deposito tardivo di atti; non valutata sul merito per carenza di interesse.

  • art. 81, 110, 640 comma 2 cod. pen.

    Norme penali richiamate nei motivi del ricorso relativi alla configurazione del reato e all'individuazione del provento; la Corte non ha approfondito l'analisi del merito sostanziale.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma relativa agli atti di indagine o acquisizioni della polizia giudiziaria citata dalla difesa; non esaminata nel merito per inammissibilita`.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Richiamata tra le norme connesse alla contestazione di reato (circostanze aggravanti/organizzazione); non determinante per la decisione sull'inammissibilita`.

  • artt. 191, 333 comma 3 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate a sostegno di censure sulla utilizzabilita` di atti e fonti di prova; non valutate nel merito per carenza di interesse impugnatorio.

  • art. 545 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti sulla sequestrabilita` di somme derivanti da rapporti di lavoro; la Corte non ha approfondito l'incidenza di tale norma sul caso concreto perche` ha escluso l'interesse dell'impugnante.

  • artt. 591 comma 2 e 609 cod. proc. pen.

    Richiamati con riferimento al principio che l'inammissibilita` per difetto di interesse e` rilevabile d'ufficio in ogni grado e stato del procedimento.

Massime di principio

  • Un indagato non proprietario del bene sottoposto a sequestro reale puo` impugnare il provvedimento solo se dimostra un interesse concreto e attuale volto alla restituzione del bene; la mera impugnazione della legittimita` formale o sostanziale non basta se manca la relazione di disponibilita` sul bene.
  • E` onere dell'impugnante indicare fatti e ragioni di diritto che provino il titolo o la disponibilita` sulla cosa sequestrata; l'assenza di tale prova comporta inammissibilita` del ricorso.
  • Anche se vengono dedotte violazioni procedurali (deposito tardivo degli atti, violazione dei diritti di difesa), il giudice d'appello o di legittimita` puo` non entrare nel merito se riscontra in primo luogo l'assenza di interesse a impugnare; pero` tali profili vanno tempestivamente e puntualmente contestati nei gradi precedenti.
  • Se il ricorrente presenta argomentazioni palesemente infondate o omissive circa il proprio titolo sul bene, il giudice puo` condannarlo alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare il rischio di una sanzione prima di proporre gravami deboli.
  • Questioni complesse relative all'utilizzabilita` di fonti anonime o a documenti acquisiti illecitamente devono essere contestate e documentate nel processo di merito e, se rilevanti, dimostrate nella relazione del ricorrente; in mancanza di interesse processuale, tali questioni rischiano di non essere esaminate.

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