Cassazione Penale, Sentenza n. 22069/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva rigettato la richiesta di dissequestro di somme pari a euro 95.755,86 sequestrate come provento della presunta truffa aggravata. Tre motivi: (1) violazione di norme processuali e nullita` per deposito tardivo degli atti a fondamento del provvedimento e mancata concessione del differimento dell'udienza, con violazione dei diritti di difesa; (2) errore di diritto in quanto le somme sarebbero state donate alla madre con atto pubblico e quindi il ricorrente avrebbe perduto la disponibilita` del denaro, rendendo inesistente il presupposto del sequestro per equivalente; (3) mancata valutazione di censure decisive relative all'utilizzabilita` di una fonte anonima che aveva avviato le indagini e di documenti acquisiti illegalmente dalla moglie separata, nonche' assenza di elementi a sostegno del fumus del reato e ignoranza dei limiti relativi alla sequestrabilita` di emolumenti da lavoro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse: il ricorrente non ha dimostrato alcun rapporto di disponibilita` rispetto alle somme sequestrate, avendole egli stesso descritte come donate alla madre e depositate su conto intestato a quest'ultima, per cui non poteva ottenere la restituzione richiesta. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'indagato non proprietario puo` impugnare il sequestro reale solo se dimostra un interesse concreto e attuale mirato alla restituzione del bene. Per l'inammissibilita` e` stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 quater cod. pen.
Norma richiamata come titolo di rifermento per la confisca dei proventi del reato; il sequestro preventivo era finalizzato alla confisca prevista da questa disposizione.
art. 322 cod. proc. pen.
Norma sul riesame del provvedimento cautelare: la Corte ricorda che l'impugnazione ai sensi di quest'articolo richiede un interesse concreto dell'impugnante alla restituzione del bene.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per infliggere la sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) in caso di gravame privo di fondamento colpevole.
art. 332 ter cod. pen.
Richiamato nella censura difensiva come norma che disciplina i presupposti del sequestro per equivalente; la Corte però non e` entrata nel merito perche` ha ritenuto assente l'interesse del ricorrente.
art. 111 Cost.
Richiamato tra le garanzie processuali invocate dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte non ha proceduto ad approfondire le censure procedurali perche` ha dichiarato l'inammissibilita` per difetto di interesse.
artt. 127, 178 e 309 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione a presunte violazioni procedurali; la Corte non ha esaminato nel merito tali doglianze a causa dell'inammissibilita` del ricorso.
legge 4 agosto 1955 n. 848, comma 3, lett. b)
Norma richiamata rispetto ai profili di nullita` formale invocati dal ricorrente per deposito tardivo di atti; non valutata sul merito per carenza di interesse.
art. 81, 110, 640 comma 2 cod. pen.
Norme penali richiamate nei motivi del ricorso relativi alla configurazione del reato e all'individuazione del provento; la Corte non ha approfondito l'analisi del merito sostanziale.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma relativa agli atti di indagine o acquisizioni della polizia giudiziaria citata dalla difesa; non esaminata nel merito per inammissibilita`.
art. 240-bis cod. pen.
Richiamata tra le norme connesse alla contestazione di reato (circostanze aggravanti/organizzazione); non determinante per la decisione sull'inammissibilita`.
artt. 191, 333 comma 3 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate a sostegno di censure sulla utilizzabilita` di atti e fonti di prova; non valutate nel merito per carenza di interesse impugnatorio.
art. 545 cod. proc. civ.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai limiti sulla sequestrabilita` di somme derivanti da rapporti di lavoro; la Corte non ha approfondito l'incidenza di tale norma sul caso concreto perche` ha escluso l'interesse dell'impugnante.
artt. 591 comma 2 e 609 cod. proc. pen.
Richiamati con riferimento al principio che l'inammissibilita` per difetto di interesse e` rilevabile d'ufficio in ogni grado e stato del procedimento.
Massime di principio
- Un indagato non proprietario del bene sottoposto a sequestro reale puo` impugnare il provvedimento solo se dimostra un interesse concreto e attuale volto alla restituzione del bene; la mera impugnazione della legittimita` formale o sostanziale non basta se manca la relazione di disponibilita` sul bene.
- E` onere dell'impugnante indicare fatti e ragioni di diritto che provino il titolo o la disponibilita` sulla cosa sequestrata; l'assenza di tale prova comporta inammissibilita` del ricorso.
- Anche se vengono dedotte violazioni procedurali (deposito tardivo degli atti, violazione dei diritti di difesa), il giudice d'appello o di legittimita` puo` non entrare nel merito se riscontra in primo luogo l'assenza di interesse a impugnare; pero` tali profili vanno tempestivamente e puntualmente contestati nei gradi precedenti.
- Se il ricorrente presenta argomentazioni palesemente infondate o omissive circa il proprio titolo sul bene, il giudice puo` condannarlo alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre valutare il rischio di una sanzione prima di proporre gravami deboli.
- Questioni complesse relative all'utilizzabilita` di fonti anonime o a documenti acquisiti illecitamente devono essere contestate e documentate nel processo di merito e, se rilevanti, dimostrate nella relazione del ricorrente; in mancanza di interesse processuale, tali questioni rischiano di non essere esaminate.
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