Cassazione Penale, Sentenza n. 01791/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione: Raciti era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere il 26/05/2020 per il reato previsto dall'art. 74 DPR 309/1990, per essere ritenuto partecipe di un'associazione dedita allo spaccio guidata dagli Andò. La custodia era stata confermata dal Tribunale del Riesame e dalla Cassazione. Successivamente il GUP del Tribunale di Catania ha assolto il Raciti con sentenza del 15/01/2022 divenuta irrevocabile il 30/07/2022. Il ricorrente ha impugnato il diniego di riparazione sostenendo carenza e vizio di motivazione della Corte d'appello in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa grave ostativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, che ha motivatamente qualificato come idonee a costituire indizi di complicità le conversazioni intercettate e altri elementi istruttori (videoriprese, intercettazioni tramite spyware) dai quali emergeva la conoscenza degli spacciatori, proposte organizzative sui turni, indicazioni per eludere le forze dell'ordine e suggerimenti di controllo dell'attività illecita. Tali comportamenti sono stati ritenuti costituitivi di colpa grave o di connivenza passiva idonea a integrare la causa ostativa alla riparazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; nessuna liquidazione delle spese a favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 74
Norma che sanziona la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; è il fatto-reato per il quale il Raciti era stato inizialmente sottoposto a misura cautelare.
Codice di procedura penale, art. 314, comma 1
Disciplina la colpa grave ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte interpreta la colpa grave come condotta, per negligenza macroscopica o connivenza, che abbia creato la falsa apparenza di responsabilità penale e abbia costituito causa della detenzione.
Codice di procedura penale, art. 606, co. 1, lett. b) ed e)
Norme sul motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente (vizio di motivazione e violazione di legge), che sono state ritenute infondate dalla Corte rispetto alla valutazione della colpa grave.
Massime di principio
- La semplice assoluzione nel merito non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: l'indennità può essere negata se emerge che il detenuto abbia tenuto comportamenti che, ex ante, hanno creato la giustificata apparenza di colpevolezza.
- La colpa grave ai fini dell'esclusione della riparazione va valutata con criterio ex ante e su fatti concreti e specifici: non si accerta se il comportamento costituisca reato, ma se ha concorso a determinare la misura cautelare creando una falsa apparenza.
- Frequentazioni ambigue, ripetuti contatti organizzativi con soggetti poi condannati, suggerimenti organizzativi per lo spaccio o modalità per eludere le forze dell'ordine possono integrare indizi idonei a configurare la colpa grave o la connivenza passiva.
- La connivenza passiva può ostare all'indennizzo quando il comportamento ha tollerato o rafforzato l'attività criminosa, quando l'agente era in grado di impedire il reato per la sua posizione, o quando abbia obiettivamente favorito la realizzazione dell'illecito.
- Il giudice della riparazione deve motivare puntualmente la valutazione dei fatti e il nesso di concausalità tra la condotta del richiedente e la misura cautelare; una motivazione generica può essere censurata.
- In giudizio di legittimità è difficile riformare una valutazione motivata dei fatti sulla colpa grave quando la motivazione del giudice di merito si fonda su elementi concreti (intercettazioni, videoriprese) e su un ragionamento coerente.
- Per la parte resistente (es. Avvocatura dello Stato) è importante confrontarsi specificamente con i motivi del ricorso: memorie generiche che non contrastano le censure non sempre danno diritto alla liquidazione delle spese a favore della resistente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01766/2026 del 16/01/2026
- Sentenza penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01767/2026 del 16/01/2026
- Sentenza penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01769/2026 del 16/01/2026
- Sentenza penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01771/2026 del 16/01/2026
- Sentenza penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01772/2026 del 16/01/2026
- Sentenza penale · 16 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01774/2026 del 16/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →