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Sentenza

Sentenza n. 870/2026 - Milano, Sezione 2

PER L'ESATTA OTTEMPERANZA alla Sentenza in intestazione, ritualmente notificata in forma ex lege esecutiva, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della voce "retribuzione professionale docenti", sentenza n. 5578/2024 pubblicata il 11.12.2024 del Tribunale Ordinario di Milano.

Giustizia amministrativa202503178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, n. 5578/2024, che aveva riconosciuto somme a titolo di retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle la retribuzione professionale docenti parametrata ai giorni effettivamente lavorati negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi legali. L'Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo nel termine previsto. La ricorrente ha chiesto di dichiarare l'inottemperanza, ordinare il pagamento delle somme dovute, nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e porre le spese di giudizio a carico dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa era documentata, non adeguatamente contestata e fondata su un titolo passato in giudicato, azionabile in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha dichiarato l'inottemperanza dell'Amministrazione e le ha assegnato sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per pagare le somme riconosciute dal giudicato, dedotti eventuali versamenti già effettuati, nonché gli accessori, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nella sentenza. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore, in particolare quanto al capitale residuo e agli interessi, non vincolano l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge, inclusi gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con termine di 120 giorni dall'investitura e senza compenso aggiuntivo, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. Ha inoltre condannato l'Amministrazione alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione esecutiva per il pagamento di somme di denaro.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Impon­gono di determinare misura e decorrenza degli interessi secondo i parametri del titolo giudiziale e della legge; i conteggi del creditore non sono vincolanti per l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina l'onere relativo al contributo unificato indicato nella liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione obbligata non abbia adempiuto al comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ricostruire l'esatto contenuto economico dell'obbligazione sulla base del titolo, della legge applicabile e degli eventuali pagamenti parziali; la quantificazione proposta dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione.
  • Prima di esperire l'azione di recupero coattivo nei confronti delle amministrazioni statali per obbligazioni pecuniarie deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • Le attività del commissario ad acta che rientrano nei compiti istituzionali dell'organo nominato non comportano, in assenza di diversa previsione, il riconoscimento di uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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