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Sentenza

Sentenza n. 5752/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'ottemperanza delle sentenze rispettivamente emesse dal T.A.R. del Lazio, sede di Roma, sez. IV-bis, n. -OMISSIS-, pubblicata in data 1^ ottobre 2024, notificata a mezzo pec nella medesima data, e dal -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del 18 novembre 2024, pubblicata in pari data e notificata a mezzo pec in data 19 novembre 2024; - ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona dell’On.le sig. Ministro pro tempore, di adempiere all’obbligo di pagamento delle somme di cui alle sentenze anzidette, per un totale di € -OMISSIS-, oltre interessi ulteriori dall’8 aprile 2025 e fino all’effettivo soddisfo

Giustizia amministrativa202505497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di due sentenze, una amministrativa e una ordinaria, recanti condanne al pagamento di somme in favore dei ricorrenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva adempiuto, nonostante la notificazione in formula esecutiva e il decorso di oltre 120 giorni, alle condanne pecuniarie contenute in una sentenza del TAR Lazio e in una sentenza del giudice ordinario. Le somme riguardavano, rispettivamente, le spese di lite liquidate dal TAR e il risarcimento del danno, oltre alle spese processuali, liquidati dal giudice ordinario. Nel corso del giudizio, con memoria del 3 novembre 2025, i ricorrenti hanno dichiarato che il Ministero aveva effettuato il pagamento mediante due bonifici in data 19 giugno 2025, successivamente alla notificazione del ricorso, chiedendo quindi la liquidazione delle spese e competenze del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha rilevato preliminarmente che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per ottenere l’esecuzione della parte della sentenza relativa alla condanna alle spese di lite. Nel merito, preso atto del pagamento integrale delle somme dovute intervenuto dopo la proposizione del ricorso, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., qualificando l’esito come improcedibilità per sopravvenuta soddisfazione della pretesa. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre alla rifusione del contributo unificato, in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta, per l’eventualità di un ulteriore inadempimento dopo trenta giorni, la nomina preventiva quale commissario ad acta del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, o di un funzionario delegato, con termine di novanta giorni per gli adempimenti sostitutivi, previa istanza degli interessati e verifica dell’eventuale mancato adempimento.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione delle condanne pecuniarie contenute nei titoli giudiziari.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere; nel caso concreto il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso ha fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione dell’azione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per conseguire l’esecuzione della parte di una sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di lite, sia quando le somme siano liquidate direttamente in favore della parte vittoriosa sia quando siano distratte in favore del difensore antistatario.
  • Il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione del giudicato, intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
  • Quando l’amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza virtuale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinando l’attivazione degli adempimenti sostitutivi alla verifica di un eventuale perdurante inadempimento dopo il termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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