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Ordinanza

Ordinanza n. 11603/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 10 luglio 2024 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dal ricorrente in Spagna.

Giustizia amministrativa202413977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto che l’istanza non fosse propriamente qualificabile come rinuncia al ricorso, ormai definito con sentenza favorevole, ma come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale rinuncia è stata considerata una facoltà rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non richiedente alcuna intermediazione o statuizione giudiziale. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere.

TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

Il ricorrente aveva proposto un’azione avverso il silenzio ministeriale sulla domanda del 10 luglio 2024 volta al riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno. Il giudizio era già stato definito dalla stessa Sezione con sentenza n. 14487 del 21 luglio 2025, che aveva accolto il ricorso, ordinato all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso e nominato un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Con istanza dell’11 marzo 2026, successiva alla sentenza, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare sia al ricorso sia alla domanda di riconoscimento del titolo estero, poiché intendeva iscriversi ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE, la cui iscrizione sarebbe stata subordinata alla rinuncia a ogni domanda di riconoscimento del titolo conseguito all’estero.

Massime di principio

  • Dopo la definizione del giudizio con una pronuncia favorevole, la dichiarazione della parte vittoriosa di non volersi avvalere degli effetti della decisione costituisce rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza, rimessa alla libera scelta della parte e non soggetta a una specifica intermediazione o statuizione giurisdizionale.
  • Quando l’istanza depositata dopo la pronuncia definitiva manifesta soltanto la volontà della parte vittoriosa di rinunciare agli effetti della sentenza, il giudice non deve adottare ulteriori statuizioni sul merito e può dichiarare il non luogo a provvedere.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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