Cassazione Civile, Ordinanza n. 18550/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Il fallimento della società appaltatrice ha chiesto il pagamento di circa 1,2 milioni di euro sostenendo che, nell'ambito di un contratto quadro di appalto per il carico, trasporto e smaltimento di fanghi biologici, la committente avesse applicato per l'attività di trattamento un corrispettivo inferiore a quello pattuito per tale specifica prestazione. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello era stata riconosciuta solo una parte del credito, sulla base di elementi indiziari ritenuti idonei a provare che le parti avessero successivamente convenuto di applicare il prezzo inferiore anche all'attività di trattamento. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente o contraddittoria della sentenza d'appello, lamentando il mancato confronto con i motivi di gravame e l'incompatibilità tra l'affermazione di un accordo modificativo e il successivo richiamo all'acquiescenza. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 1218, 1219 e 1453 c.c., sostenendo che la tolleranza del creditore rispetto all'inadempimento non può precludere l'azione di adempimento e che la Corte territoriale aveva erroneamente qualificato la condotta come acquiescenza a inesatti adempimenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello, pur resa per relationem, fosse sufficientemente chiara, effettiva e non contraddittoria, perché richiamava in modo comprensibile gli atti di causa e le ragioni decisive già poste a base della decisione di primo grado. Ha inoltre chiarito che il riferimento alla protrazione biennale della condotta e alla sostanziale acquiescenza non introduceva una ratio autonoma incompatibile con la ricostruzione dell'accordo modificativo, ma costituiva solo un argomento rafforzativo di tale ricostruzione. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite e al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione per relationem è legittima se consente di comprendere in modo effettivo e non contraddittorio la ratio decidendi, senza obbligo di confutare uno per uno tutti gli argomenti dell'appello.
art. 1218 c.c.
È richiamato dal ricorrente per sostenere che l'inadempimento del debitore resta tale anche se il creditore tollera la prestazione inesatta; la Corte non accoglie questa lettura nel caso concreto, perché esclude che vi fosse una ratio autonoma di acquiescenza sanante.
art. 1219 c.c.
È richiamato dal ricorrente per sostenere che la mora e la tolleranza del creditore non impediscono l'azione di adempimento; la Corte ritiene però che il richiamo all'acquiescenza fosse solo argomentativo e non decisivo.
art. 1453 c.c.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla permanenza del diritto di reagire all'inadempimento; la Corte non ne trae un principio favorevole al ricorrente nel caso concreto.
art. 2723 c.c.
È richiamato dalla sentenza di merito a fondamento dell'apprezzamento probatorio circa l'accordo modificativo del corrispettivo, desunto da elementi indiziari e dalla condotta successiva delle parti.
art. 116, comma 1, c.p.c.
Il giudice di legittimità ribadisce che l'apprezzamento delle prove spetta al giudice di merito e resta suo, nei limiti del controllo di legittimità.
art. 93, commi 3 e 4, c.p.c.
Richiamato per la liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa secondo la disciplina applicata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1-bis d.p.r. 115/2002
È richiamato in collegamento con il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte condanna il ricorrente al pagamento di somme per responsabilità aggravata in favore della controparte e della cassa delle ammende, secondo il dispositivo riportato.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è sufficientemente legittima quando il giudice di appello richiama in modo intelligibile gli atti e la decisione di primo grado, rendendo percepibili le ragioni della conferma, senza necessità di confutare analiticamente ogni singolo profilo critico dell'appellante.
- La censura di motivazione apparente o contraddittoria non può fondarsi sulla mera mancata risposta puntuale a tutte le argomentazioni difensive, se l'impianto logico della decisione consente comunque di ricostruire la ratio decidendi e di escludere incompatibilità interne.
- Un riferimento alla protrazione della condotta e a una sostanziale acquiescenza può essere letto come argomento rafforzativo della ricostruzione di un accordo modificativo del rapporto, e non necessariamente come autonoma affermazione di sanatoria dell'inadempimento originario.
- Nel controllo di legittimità, la valutazione probatoria e l'apprezzamento degli indizi restano riservati al giudice di merito, purché la motivazione dia conto in modo sufficiente del percorso logico seguito e non risulti illogica o contraddittoria.
- Quando la decisione di merito ricostruisce una modifica pattizia del corrispettivo sulla base di elementi documentali, fatture emesse dalla stessa parte creditrice e condotta esecutiva protratta nel tempo, la contestazione in cassazione deve confrontarsi con tale complessivo quadro motivazionale, non con singoli frammenti isolati.
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