Sentenza del 17/04/2019 n. 10668 - Corte di Cassazione
ESECUZIONE FORZATA - CUMULO DEI MEZZI DI ESPROPRIAZIONE Credito tributario - Impiego fruttuoso degli strumenti processuali volti alla soddisfazione coattiva del credito - Manifestazione da parte dell'agente di riscossione dell'intenzione di avviare ulteriori processi esecutivi - Esecuzione forzata non ancora iniziata - Estensione della regola sottesa nell'art. 483 c.p.c. - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
V.E. aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a crediti doganali, sostenendo che il credito fosse già stato azionato nei confronti dell'altro socio accomandatario, V.B., mediante un'espropriazione presso terzi con ordinanza di assegnazione della pensione. A suo avviso, l'emissione della cartella nei suoi confronti costituiva una duplicazione del recupero esecutivo e violava il divieto di cumulo dei mezzi di espropriazione previsto dall'art. 483 c.p.c.; aveva inoltre eccepito la prescrizione del credito. La CTR aveva accolto il ricorso ritenendo che l'ordinanza di assegnazione avesse natura satisfattiva e impedisse nuove azioni esecutive. L'agente della riscossione e l'Agenzia delle Dogane hanno contestato tale conclusione, sostenendo che la cartella è un atto prodromico e non l'inizio dell'esecuzione e che l'assegnazione presso terzi non estingue immediatamente il credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi dell'Agenzia delle Dogane e dell'agente della riscossione, cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha chiarito che l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa salvo esazione, non è di per sé immediatamente satisfattiva: il credito si estingue con l'effettivo pagamento da parte del terzo assegnato. Pertanto, l'assegnazione non impedisce automaticamente al creditore di promuovere ulteriori esecuzioni nei confronti di altri coobbligati. Tuttavia, anche prima dell'inizio dell'esecuzione, il contribuente può impugnare la cartella davanti al giudice tributario se l'iniziativa dell'agente della riscossione costituisce abuso degli strumenti processuali, perché manifestamente superflua o sproporzionata rispetto al credito già concretamente soddisfatto o in corso di soddisfacimento. Nel rinvio, la CTR dovrà verificare se fosse giustificata la nuova iniziativa, considerato che il credito assegnato ammontava a soli 5,37 euro mensili rispetto a un debito di circa 94.036,52 euro.
Norme richiamate
Art. 483 c.p.c.
Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione può limitare l'espropriazione al mezzo scelto o determinato dal giudice.
La norma consente il cumulo di più procedure esecutive, anche dello stesso tipo, ma pone un limite quando il cumulo sia eccessivo e sproporzionato rispetto alla tutela effettiva del credito. La regola opera normalmente nel processo esecutivo, ma i suoi principi, fondati su buona fede e divieto di abuso del processo, possono essere fatti valere anche prima dell'inizio dell'esecuzione tributaria mediante impugnazione della cartella.
Art. 553 c.p.c.
Assegnazione e vendita di cose mobili o di crediti.
L'assegnazione del credito presso terzi, se disposta salvo esazione, non estingue immediatamente il debito: l'effetto satisfattivo si produce con l'effettivo pagamento del terzo assegnato.
Art. 111, comma 1, Cost.
È richiamato quale fondamento del divieto di abuso degli strumenti processuali, imponendo che il processo sia utilizzato secondo correttezza e senza iniziative inutilmente vessatorie.
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
Il ricorso tributario contro la cartella o gli altri atti della riscossione costituisce lo strumento per contestare, prima dell'esecuzione, anche la permanenza del diritto dell'agente a procedere coattivamente.
Art. 57 del D.P.R. n. 602/1973
La disciplina limita l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in materia di riscossione tributaria quando la contestazione riguarda atti impugnabili davanti al giudice tributario, assicurando la tutela mediante ricorso contro ruolo e cartella.
Art. 25 e art. 50 del D.P.R. n. 602/1973
Sono richiamati in relazione alla funzione della cartella e agli atti prodromici all'esecuzione forzata tributaria; la cartella costituisce una minaccia di esecuzione, non l'inizio dell'espropriazione.
Art. 615 c.p.c.
Nel processo esecutivo ordinario disciplina l'opposizione all'esecuzione; prima dell'esecuzione tributaria, una contestazione analoga sul diritto di procedere deve essere proposta, per gli atti impugnabili, davanti al giudice tributario mediante impugnazione della cartella.
Massime di principio
- L'avvio di una nuova procedura esecutiva nei confronti di un coobbligato non è automaticamente vietato perché esiste già un'assegnazione presso terzi nei confronti di un altro coobbligato.
- L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. non equivale, di regola, al pagamento integrale: se è emessa salvo esazione, l'estinzione del debito si verifica solo con l'effettivo incasso delle somme.
- Il creditore può utilizzare più strumenti esecutivi finché il credito non sia integralmente soddisfatto, ma non può farlo in modo manifestamente superfluo, sproporzionato o vessatorio.
- L'abuso può essere contestato già prima dell'inizio dell'esecuzione tributaria impugnando la cartella o l'altro atto prodromico davanti al giudice tributario.
- Per valutare l'abuso occorre confrontare l'importo del credito, le somme già incassate o realisticamente incassabili, la durata dei pagamenti e le ragioni concrete che giustificano l'ulteriore iniziativa esecutiva.
- La mera pendenza di pagamenti periodici non impedisce nuove azioni; tuttavia, quando tali pagamenti siano idonei a soddisfare il credito in tempi ragionevoli e l'ulteriore esecuzione sia priva di giustificazione, l'iniziativa può risultare illegittima per abuso del processo.
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