Ordinanza n. 4445/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Quinta Ter, n. 8299/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. V ter, n. 8299/2025
Esito
La controversia
L’appello riguarda la sentenza del TAR Lazio relativa a una vicenda concernente il rapporto con il GSE e l’erogazione o il controllo di benefici economici nel settore energetico. Dal testo dell’ordinanza non sono indicati gli specifici motivi di appello né le censure dedotte contro la sentenza di primo grado. Nel corso del giudizio è stata depositata la sentenza della Corte dei conti regionale per il Veneto n. 66/2024, che ha riconosciuto la responsabilità dell’appellante e di altra persona, condannandoli in solido al pagamento al GSE di euro 4.269.493,24 a titolo di risarcimento del danno. Tale sentenza ha evidenziato, tra l’altro, la presentazione di sei istanze di proroga per la consegna della documentazione richiesta dal GSE, consegna che non sarebbe mai avvenuta integralmente.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso l’appello nel merito. Ha ritenuto necessario acquisire, ai sensi dell’art. 65 c.p.a., copia delle sei istanze di proroga menzionate nella sentenza della Corte dei conti e, se esistenti, dei provvedimenti con cui il GSE avrebbe concesso tali proroghe. Ha posto l’adempimento a carico dell’Amministrazione, con termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza. La discussione del merito è stata fissata al 6 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
La disposizione è posta a fondamento dell’ordine di acquisizione documentale ritenuto necessario per la decisione della controversia.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione di un appello amministrativo, emergano da un documento acquisito al processo riferimenti a specifici atti o documenti potenzialmente rilevanti, il giudice può disporne l’acquisizione mediante incombenti istruttori ai sensi dell’art. 65 c.p.a., rinviando la decisione nel merito.
- L’ordine istruttorio può comprendere non solo l’acquisizione degli atti espressamente menzionati, ma anche degli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in relazione a essi, qualora tali atti siano necessari per ricostruire compiutamente la vicenda controversa.
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