Sentenza n. 1997/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 24 giugno 2025, nella parte in cui ha attribuito alla candidata 184 punti e l’ha collocata al quindicesimo posto nella graduatoria del concorso per titoli ed esami per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole dell’infanzia e primaria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha impugnato con due ricorsi, riuniti per continenza, il decreto di approvazione della graduatoria. Ha dedotto un unico motivo, denunciando carenza di istruttoria e motivazione, errore nei presupposti, irragionevolezza ed eccesso di potere, violazione del legittimo affidamento e mancata attivazione del soccorso istruttorio. Ha sostenuto che, durante la trasmissione telematica della domanda, sarebbero stati omessi per un malfunzionamento del sistema sedici anni di servizio, dal 1993/1994 al 2008/2009, con conseguente attribuzione di un punteggio insufficiente. Nel secondo ricorso ha inoltre chiesto che l’Amministrazione fosse obbligata a valutare quei servizi e ad attribuire il punteggio conseguente. Dagli atti risultava invece che nella sezione dei titoli di servizio erano stati dichiarati gli anni dal 2009/2010 al 2022/2023, mentre il servizio del 2007/2008 era indicato come titolo di accesso; la stessa candidata, nella richiesta di riesame in autotutela, aveva qualificato la mancata indicazione degli anni pregressi come mero errore materiale. Il bando, all’art. 9, comma 7, escludeva la valutazione dei titoli e dell’anzianità di servizio non dichiarati nella domanda entro il termine.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi, rilevando che il secondo ricomprendeva il primo e ne differiva per la maggiore ampiezza del petitum; ha quindi prescisso dall’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, essendo i gravami manifestamente infondati. Nel merito ha respinto l’unico motivo: non risultava provato alcun malfunzionamento della piattaforma e la stessa candidata aveva attribuito l’omissione a un proprio errore materiale; inoltre, avendo potuto visionare la domanda trasmessa, avrebbe potuto correggerla o segnalare tempestivamente eventuali difficoltà tecniche. Il soccorso istruttorio non era applicabile perché non si trattava di un refuso o di un errore materiale immediatamente riconoscibile dal contesto, ma dell’omessa dichiarazione di titoli sostanziali, la cui volontà di farli valutare non era desumibile dalla domanda. Consentirne l’integrazione dopo la scadenza avrebbe comportato una rimessione in termini e una modifica sostanziale della candidatura, in violazione dell’autoresponsabilità del candidato e della parità tra concorrenti. I ricorsi sono stati integralmente respinti. Spese compensate tra le parti costituite; nulla per le spese nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 49, comma 2, c.p.a.
Può prescindersi invece, ex art. 49, co. 2, c.p.a., dalla verifica ed eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati data la manifesta infondatezza dei gravami, potendosi procedere con sentenza in forma semplificata ex art. 74 c.p.a.
La manifesta infondatezza dei gravami consente di prescindere dalla verifica e dall’eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.
art. 74 c.p.a.
Può prescindersi invece, ex art. 49, co. 2, c.p.a., dalla verifica ed eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati data la manifesta infondatezza dei gravami, potendosi procedere con sentenza in forma semplificata ex art. 74 c.p.a.
Accertata la manifesta infondatezza, il giudice può definire la controversia con sentenza in forma semplificata.
art. 9, comma 7, del bando di concorso
Non saranno presi in considerazione i titoli e l’anzianità di servizio che, pur conseguiti nel termine di scadenza di presentazione della domanda, non siano stati dichiarati ed elencati nella domanda di partecipazione
La lex specialis esclude la valutazione dei titoli e dei servizi non dichiarati ed elencati nella domanda, anche se conseguiti entro la scadenza.
art. 6 l. 241/1990
Deve perciò escludersi che nel caso di specie sussistessero i presupposti per l’applicazione del soccorso istruttorio a norma dell’art. 6 della l. n. 241/1990.
Nel caso deciso, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare l’omessa dichiarazione di titoli sostanziali non indicati nella domanda entro il termine, quando l’errore non sia immediatamente riconoscibile dal suo contesto.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali il soccorso istruttorio può consentire la correzione di refusi o errori materiali quando la volontà del candidato sia chiaramente desumibile dal documento e l’intervento non modifichi il contenuto sostanziale della domanda né incida sulla parità tra concorrenti.
- Il soccorso istruttorio non può sanare l’omessa dichiarazione di titoli o servizi sostanziali né rimettere il candidato in termini per integrarli dopo la scadenza; la scelta dei titoli da far valutare spetta al candidato e l’Amministrazione non è tenuta a ricercare autonomamente quelli posseduti.
- La deduzione di un malfunzionamento della piattaforma non è sufficiente a superare l’omissione dichiarativa se non è supportata da elementi concreti; quando il candidato può visionare la domanda trasmessa, deve attivarsi tempestivamente per correggere errori o segnalare difficoltà tecniche entro il termine di partecipazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1106/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1107/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1108/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1986/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 478/2026 - Parma, Sezione 1
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 16450/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →